Diritto amministrativo
Processo amministrativo
09 | 07 | 2021
Illegittimo limitare la rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia imputabile al notificante
Cristina Tonola
La
Corte costituzionale, con sentenza n. 148 del 9 luglio 2021, ha esaminato le
questioni di legittimità riguardanti la limitazione della facoltà del giudice
amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso
– nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio – alle
sole ipotesi in cui l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non
imputabile al notificante, secondo quanto disposto dall'art. 44, comma 4,
D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.
Il
legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli
istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta
irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato
qualora emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire in
giudizio (ex multis, Corte cost., sent. n. 102 del 2021).
Con
particolare riferimento alla disciplina dell’esercizio del diritto di difesa, l’art.
24 Cost. non impone necessariamente che il cittadino debba conseguire la tutela
giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, a condizione
che, tuttavia, non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere
impossibile o estremamente difficile l’esercizio di tale diritto (ex multis,
Corte cost., sent. n. 271 del 2019).
Ebbene,
nel momento in cui si prevede la limitazione della rinnovazione della
notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia
imputabile al notificante, si sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato
l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda,
conducendo ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende.
Il
difetto di proporzione tra il mezzo e il fine è reso evidente dall’effetto che sull’esercizio
del diritto di azione producono, da un lato, la limitazione alla rinnovazione
della notifica e, dall’altro, la decadenza dall’impugnazione degli atti
amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all’art. 29,
D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.
Se,
infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione a
detto termine assolve all’essenziale funzione di garanzia della stabilità degli
effetti giuridici – in conformità con l’interesse pubblico di pervenire in tempi
brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo (Corte
cost., sent. n. 94 del 2017) –, tale indefettibile esigenza risulta travalicata
dal citato art. 44, comma 4 nella parte in cui esso fa discendere da un vizio
esterno all’atto di esercizio dell’azione stessa la definitiva impossibilità di
far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante.
L’effetto
di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all’esercizio
dell’azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla
nullità della notificazione, non integrando, quest’ultima, un elemento
costitutivo dell’atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione,
strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del
contraddittorio; ed è proprio in ragione del rapporto di accessorietà che
intercorre tra il procedimento notificatorio e l’atto da notificare che si
giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che
risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne
l’inesistenza.
Se,
dunque, le forme degli atti processuali sono deputate al conseguimento di un
determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato
ad assolvere nell’ambito del processo, la limitazione della rinnovazione della
notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia
imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne
derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico
interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza.
Tale limitazione, inoltre, ogni volta che l’accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio.
Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alla locuzione «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,» per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Riferimenti Normativi: