Diritto penale
Reati in generale
07 | 07 | 2021
Il c.d. “palo” e l’esclusione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 25900 del 26 maggio 2021 (dep. 7 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione
relativa al contributo causale nell’esecuzione del reato offerto dall’opera del
cosiddetto "palo" e alla eventuale possibilità di applicare in suo
favore l’art. 114 c.p..
Tale norma – introdotta quale correttivo al modello della
tipizzazione unitaria del concorso di persone nel reato, che prevede la stessa
pena per tutti i concorrenti – ammette la possibilità per il giudice di ridurre
la pena qualora il contributo prestato da taluno dei soggetti che sono concorsi
nel reato a norma degli artt. 110 e 113 c.p. abbia avuto minima importanza
nella preparazione o nell'esecuzione del fatto criminoso.
Per giurisprudenza pacifica, la circostanza attenuante della
partecipazione di minima importanza opera nei casi in cui il ruolo assunto da
taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia
avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento,
nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza
l'attività del correo (Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2011, n. 46588); in
altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo
nell'ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale
dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere
avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva
dell'evento (Cass. pen., sez. II, 26 gennaio 2011, n. 6922).
Ai fini del riconoscimento di tale circostanza attenuante è,
quindi, necessario che il contributo di uno dei correi si sia concretizzato nell’assunzione
di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare
trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Cass. pen., sez. II, 18
dicembre 2012, n. 835).
Tale condizione non ricorre, ad avviso della Suprema Corte, in
riferimento alla condotta assunta dal cosiddetto “palo”: il contributo apprestato
da questo soggetto, infatti, anche se di importanza minore rispetto a quella
degli esecutori materiali del reato, non può considerarsi minimo agli effetti
dell’art. 114 c.p., in quanto facilita o può facilitare la realizzazione dell’attività
criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera prestata dai correi, garantendone
o potendone garantire l’impunità (Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 1974, n. 71).
Il “palo” deve considerarsi un cooperatore immediato, in
quanto egli, pur senza porre in essere l’intera attività tipica, è
perfettamente consapevole dell’attività delittuosa che si va compiendo, e
partecipa ad essa in maniera efficace e al momento della perpetrazione (Cass.
pen., 4 aprile 1972, n. 2076).
Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l’identico trattamento sanzionatorio riconosciuto nei confronti dei due imputati era giustificato sia dalla personalità negativa dei i correi che dalla gravità dell’azione criminosa; ma soprattutto, l’applicazione della stessa pena per i due soggetti trova il suo fondamento nella circostanza che ruolo di “palo” assunto da uno dei compartecipi non poteva in alcun modo essere ritenuto minimale avendo, questi, agito in pieno concorso con l’autore materiale del fatto – essendosi travisato in volto e fuggendo con lui e il bottino –, dimostrando in tal modo pari intensità di dolo attraverso una condotta rafforzativa non secondaria.
Ribadendo un orientamento costante nella giurisprudenza, dunque, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: l’opera del cosiddetto "palo" non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilita la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi, garantendo l’impunità di costoro.
Riferimenti Normativi: