Diritto penale
Delitti
21 | 09 | 2020
Il gioco delle “tre carte” (o delle “tre campanelle”) non integra il reato di raccolta illecita di scommesse
Valerio de Gioia
La Sezione Feriale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 2 settembre 2020, n. 26321 (dep. 21 settembre 2020), ha precisato l’ambito
applicativo dell’art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 che sanziona
penalmente, tra l’altro, la condotta di chi abusivamente esercita
l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o
animali e giuochi di abilità.
I giudici di legittimità hanno ritenuto esulare da tale
ipotesi di reato la condotta di tre soggetti, i quali, al di fuori di qualsiasi
attività organizzata, tenevano, all'interno di un autodromo, un banchetto ove
uno dei tre esercitava il cosiddetto "giuoco delle tre campanelle" e
gli altri due, facendo mostra di riportare delle vincite in detto giuoco,
inducevano altre persone, allettate dalla possibilità di conseguire un facile
guadagno, a giuocare a loro volta.
In un tale comportamento, secondo il Collegio, non sono
assolutamente ravvisabili gli estremi del reato di raccolta illecita di
scommessa in quanto lo stesso mira a reprimere non la occasionale e sporadica
attività di scommessa su giuochi di abilità, ma la non occasionale
organizzazione di essa; per essere tale, detta organizzazione presuppone l'esistenza
di una struttura costituita da mezzi e persone che, sebbene non debba essere
stabile e caratterizzata da una sua particolare complessità, non può, tuttavia,
neppure essere ridotta alla mera disponibilità di un banchetto amovibile e alla
presenza e collaborazione di due "compari".
Nelle non isolate occasioni in cui la Suprema Corte ha
trattato il tema della rilevanza penale del "giuoco delle tre campanelle"
(ovvero "delle tre carte" o come altrimenti esso viene definito in
funzione del corredo strumentale a disposizione del soggetto che lo esercita),
non ha mai ritenuto che lo stesso potesse integrare il reato di cui all’art. 4,
L. 401/1989 ravvisando, al più, ricorrendone le condizioni, gli estremi del
reato contravvenzionale di cui all'art. 718 c.p. (esercizio di giuochi
d’azzardo) ma solo in quanto la possibilità per chi vi partecipi di vincere o
di perdere – premessa la natura patrimoniale della "posta" messa in
giuoco – sia, in maniera ampiamente preponderante se non esclusiva, dipendente
dalla sorte e non dalle capacità dei giocatori (Cass. pen., sez. III, 1°
dicembre 2000, n. 12431).
Circostanza questa, cioè la preponderante aleatorietà
dell'esito del giuoco, che, proprio con riferimento al giuoco in questione, è
stata esclusa ogni qual volta sia risultato che, invece, la vincita o la
perdita nel giuoco sia derivata dalla maggiore o minore abilità di chi ad esso,
nel ruolo di gestore o di scommettitore, vi abbia preso parte (Cass. pen., sez.
un., 24 luglio 1991, n. 14).
In altre circostanze si è rilevato che la condotta in questione, in assenza di una qualche ulteriore attività volta, attraverso l'artifizio od il raggiro, alla induzione in errore del soggetto passivo del reato, neppure è sussumibile nel reato di truffa, essendo stato altresì precisato che non è condotta efficace a costituire in tal senso artifizio o raggiro quella volta a sollecitare nell'ignaro scommettitore la volontà di giuocare, attraverso la prospettazione di un facile guadagno dovuto alla sua abilità (Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2019, n. 48159).
Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione, reputata la condotta attribuita ai prevenuti scevra sia dalla esistenza di artifici o raggiri in danno dei possibili scommettitori sia da fattori di preponderante aleatorietà dell'esito della scommessa e, per le ragioni esposte, non sussumibile nello schema normativo della disposizione di cui all’art. 4, L. 401/1989 cit., ha concluso nel senso che la stessa – fatti salvi gli eventuali effetti dell'art. 2034 c.c. – rientri nell'ambito dell'indifferente giuridico.
Riferimenti Normativi: