Diritto penale
Delitti
01 | 10 | 2020
L’abuso di autorità nel reato di violenza sessuale all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite
Valerio de Gioia
Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato chiesto
di chiarire l'ambito di applicazione del reato di violenza sessuale che
punisce, attualmente con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali, prevedendo, al comma 2, che alla stessa pena soggiaccia
chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle
condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito
ad altra persona. Il comma 3 stabilisce infine che, nei casi di minore gravità,
la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Con riferimento alla violenza sessuale definita
"costrittiva", in relazione al concetto di "abuso di
autorità", si sono formati due diversi indirizzi interpretativi: il primo,
più risalente, richiede nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale
e pubblicistico; l’altro, avallato anche dalla dottrina, propende invece per un
concetto di abuso di autorità più ampio, comprensivo di ogni relazione, anche
di natura privata, in cui l'autore del reato riveste una posizione di
supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa.
Con la sentenza n. 27326 del 16 luglio 2020, dep. il 1°
ottobre 2020, la Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha
affermato che non può validamente sostenersi che il riconoscimento
dell'autorità debba avere esclusivamente natura formale e pubblicistica: una
simile interpretazione risulta, invero, in evidente contrasto con la esigenza
di massima tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue,
come pacificamente riconosciuto, e rende collocabili nella fattispecie astratta
di cui all'art. 609-bis, comma 1, c.p., anche situazioni che, altrimenti, ne
resterebbero escluse, quali quelle derivanti da rapporti di natura privatistica
o di mero fatto – come, ad esempio, nel caso dei rapporti di lavoro dipendente
(anche irregolare) –, ovvero di situazioni di supremazia riscontrabili in
ambito sportivo, religioso, professionale ed all'interno di determinate
comunità, associazioni o gruppi di individui.
Del resto, accedendo alla tesi più restrittiva, la
prevaricazione esercitata dall'agente sulla persona offesa sarebbe valutabile
in sede penale solo se collocabile nell'ambito della minaccia o dell'abuso
delle condizioni di inferiorità psichica, restandone esclusa qualora il
compimento dell'atto sessuale con soggetto non consenziente avvenga in assenza
dei presupposti caratterizzanti le suddette forme di coartazione o induzione.
Esclusa la natura formale e pubblicistica dell'autorità di cui l'agente abusa nel commettere il reato di cui all'art. 609-bis c.p., le Sezioni Unite, si sono poste il problema se l'autorità "privata" sia solo quella che deriva dalla legge o anche un'autorità di fatto, comunque determinatasi, affermando che è conseguente alle premesse indicate ritenere corretta la seconda ipotesi, poiché, se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l'origine.
Per la configurabilità del reato in esame, tuttavia, occorre dimostrare non soltanto l'esistenza di un rapporto di autorità tra autore del reato e vittima, diverso dalla mera costrizione fisica e dalle ipotesi di minaccia e induzione, ma anche che di tale posizione di supremazia l'agente abbia abusato al fine di costringere la persona offesa a compiere o subire un atto sessuale al quale non avrebbe in altro contesto consentito, dovendosi dunque escludere la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa del soggetto agente.
Riferimenti Normativi: