Diritto processuale penale
Giudizio
15 | 12 | 2021
Al difensore d'ufficio spetta anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle infruttuose procedure di recupero del credito
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 40073 del 15 dicembre 2021, la seconda
sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui
il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede
di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi
professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari
relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
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