Diritto processuale penale

Giudizio

15 | 12 | 2021

Al difensore d'ufficio spetta anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle infruttuose procedure di recupero del credito

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 40073 del 15 dicembre 2021, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

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