Diritto penale
Delitti
26 | 10 | 2020
Fornire mascherine prive del marchio “CE” non integra la frode in commercio se non sono vendute come presidi medici
Valerio de Gioia
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 29578 del 22 settembre 2020 (depositata il 26 ottobre 2020) ha escluso il
reato di frode nell’esercizio del commercio nella condotta di chi fornisce ad
esercizi commerciali mascherine prive delle opportune certificazioni relative
al rispetto della normativa che disciplina la vendita di tali beni – adottata
nell’ambito della emergenza epidemiologica da Covid-19 –, se non vengono
commercializzate come presidi medici (è il caso delle mascherine chirurgiche) o
dispositivi di protezione individuale ma semplicemente come “mascherine della
collettività”.
Il reato di cui all’art. 515 c.p., che sanziona la condotta
di chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra,
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
da quella dichiarata o pattuita, può essere integrato anche nel caso manchi o
sia presente un marchio CE contraffatto che garantisce non solo la provenienza
del bene dall’Europa ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente
standardizzati dalla normativa comunitaria che possono essere scelti
dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla
fonte (Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17686).
Nel caso di specie era stato disposto il sequestro
(probatorio e preventivo) di circa 25.900 mascherine, appartenenti a diverse
tipologie commerciali, in parte fornite a un dettagliante (ferramenta) e in
parte ancora detenute presso i magazzini commerciali.
La Suprema Corte, dopo aver ricordato che, in tema di
sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro,
essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti – vale a dire la
astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato
–, ha affermato che, nel caso di specie, siffatta sussumibilità della
fattispecie concreta in una ipotesi di reato si è risolta in una sorta di
petizione di principio, cioè che la avvenuta cessione di qualsivoglia tipologia
di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di
particelle di saliva nell’atto del respirare e del parlare o comunque di
schermare gli organi periferici della respirazione, laddove non rechi la
certificazione della regolarità rispetto alla normativa anti Covid-19, integri
il reato di cui all’art. 515 c.p..
Nel caso in esame, proseguono i giudici di legittimità, non è stato fornito alcune elemento da cui evincere che il fornitore abbia mai provveduto alla vendita dei beni oggetto di sequestro dichiarando che costituissero presidi medici ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione, questa, che – imponendo le certificazioni di cui sopra a comprova delle qualità rivestite dalle mascherine in questione –, sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato di frode nell’esercizio del commercio.
Al riguardo appare, anzi, assai significativo – conclude la Corte di Cassazione – proprio al fine di escludere la sussistenza del reato oggetto di imputazione provvisoria, che le indagini in questione hanno preso le mosse dall’avvenuto rinvenimento di una partita di mascherine importate e cedute al dettagliante per la loro messa in vendita al minuto presso una ferramenta e non presso una farmacia o comunque un negozio di prodotti sanitari.
Riferimenti Normativi: