Diritto processuale penale

Soggetti

16 | 12 | 2021

Al difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., non spetta alcun termine a difesa

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 46047 del 23 novembre 2021 (dep. 16 dicembre 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto in forza del quale al difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2018, n. 34786; Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2015, n. 25487; contra, ma del tutto isolata, Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2010, n. 10795).

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