libero accesso

Diritto processuale penale

Prove

08 | 07 | 2021

L’ingiustificato diniego al difensore del diritto di accesso alle registrazioni determina una nullità generale a regime intermedio

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 25963 del 18 giugno 2021 (dep. 8 luglio 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al regime di nullità dell’ordinanza cautelare in caso di ingiustificato diniego al difensore del diritto di accesso alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

Tale richiesta deve essere tempestivamente proposta in relazione all’udienza del tribunale del riesame e alle cadenze temporali indicate dall’art. 309, comma 9, c.p.p., tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall’ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2018, n. 44150).

Interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali: il diritto all’accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime ovvero quello di essere messi in grado di ascoltare le registrazioni. Il diritto incondizionato della difesa ad accedere ai supporti informatici delle trascrizioni comporta che la mera trasmissione degli atti al tribunale, ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p., non possa costituire atto idoneo a mettere a disposizione del difensore i supporti delle captazioni e alla facoltà di estrarne copia ai sensi del combinato disposto dell’art. 309, comma 8, c.p.p. e art. 43 disp. att. c.p.p..

Quindi, ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della richiesta dal pubblico ministero, né comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271, comma 1, c.p.p.; e non comporta neppure la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Da ciò deriva, tuttavia, un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa e comporta, quindi, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p. 

Ove tale vizio sia stato ritualmente eccepito in sede di riesame e il giudice lo ritenga sussistente, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, assumendo tale dato connotazione di definitività probatoria solo quando la parte sia stata posta in condizione di verificare quella conformità; qualora, invece, la nullità venga riscontrata e dichiarata solo in sede di legittimità, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, comportando la dichiarazione di nullità la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l’atto nullo e la necessità della rinnovazione di quest’ultimo. 

In conclusione, secondo la Suprema Corte, l’ingiustificato diniego al difensore del diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa, ma non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio in sé considerati.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 43 disp. att. c.p.p.
  • Art. 178 c.p.p.
  • Art. 180 c.p.p.
  • Art. 182 c.p.p.
  • Art. 183 c.p.p.
  • Art. 268 c.p.p.
  • Art. 309 c.p.p.