Diritto processuale penale
Misure cautelari
10 | 11 | 2020
Il principio di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive
Valerio de Gioia
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 3
novembre 2020 (dep. 10 novembre 2020), n. 31418 – dopo aver premesso che i
provvedimenti in materia cautelare sono fisiologicamente provvisori, in quanto
sempre modificabili e revocabili, perché destinati a valere sino a quando
rimangano invariate le condizioni di fatto e di diritto su cui si fondano –, ha
affermato che i presupposti della cautela devono sussistere non solo al momento
costitutivo del vincolo imposto alla libertà personale ma anche nel corso
dell'esecuzione del provvedimento cautelare.
Il legislatore del 1988 ha cristallizzato il principio di
continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive e, quindi, della necessaria
verifica circa la persistente adeguatezza e proporzionalità della cautela
rispetto all'attuale intensità delle esigenze cautelari nel disposto dell'art.
299 c.p.p., disposizione che, letta in unione all'art. 275 c.p.p., stabilisce
che la misura cautelare deve essere revocata nel caso in cui venga meno taluno
dei presupposti della misura ovvero sostituita con altra, meno o più
afflittiva, al variare dell'intensità dei pericula libertatis o al modificarsi
delle condizioni personali contemplate dallo stesso art. 275.
Le indicate norme impongono, dunque, la verifica della perdurante
legittimità della restrizione personale durante tutto il corso di esecuzione
della misura cautelare, attraverso un costante adeguamento dello status
libertatis agli eventuali fatti sopravvenuti, alle possibili modifiche della
situazione processuale, dei presupposti o delle condizioni di legge nonché a
fatti preesistenti non conosciuti o non valutati dal giudice (Cass. pen., sez.
IV, 21 giugno 2017, n. 37527).
I presupposti della misura cautelare – che rendono appunto
legittima la restrizione della libertà personale – devono sussistere non
soltanto all'atto dell'adozione della cautela, cioè nella fase c.d. genetica,
ma perdurare anche in itinere, cioè durante il corso di esecuzione della misura,
imponendo il costante adeguamento dello status libertatis al diverso atteggiarsi
degli elementi di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., affinché, anche nella fase
dinamica, sia garantita l'osservanza delle condizioni fondanti il provvedimento
limitativo nonché il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità
fissati dall'art. 275 c.p.p..
D'altronde, il principio del c.d. giudicato cautelare,
applicabile in relazione alle decisioni assunte nel procedimento incidentale de
libertate, associa la preclusione processuale in oggetto alla reiterazione di
istanze fondate sui medesimi elementi già delibati, opera, dunque, rebus sic
stantibus, a condizione che permangano in termini invariati i requisiti in
presenza dei quali la misura cautelare è stata disposta; ne deriva che nessun
sbarramento processuale ad una rivalutazione della quaestio libertatis
sussiste, invece, nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una modificazione del
quadro degli elementi su cui si è basata l'originaria limitazione della libertà
personale.
Tanto premesso in linea generale e passando ad affrontare la questione specifica, la Corte, dopo aver richiamato l'art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che "non può essere disposta la custodia in carcere salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni", ha affermato che la norma fa derivare, dal superamento del settantesimo anno di età, una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche dell'uomo, affidando al giudice il compito di stabilire, caso per caso, se la situazione di fatto, valutata complessivamente, sia di tale gravità da giustificare, anche in tale ipotesi, l'applicazione di una misura cautelare.
Quanto all'ambito di operatività di tale disposizione, è proprio il sopra delineato principio di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive e della persistente adeguatezza della cautela, rispetto al variare di intensità delle esigenze cautelari, a rendere applicabile l'indicata norma – rectius a renderne doverosa l'applicazione – non soltanto in fase c.d. genetica di applicazione della misura cautelare ma anche nello sviluppo dinamico della cautela.
Riferimenti Normativi: