Diritto processuale penale
Impugnazione
06 | 12 | 2021
Nonostante l'irrinunciabile esigenza del «favor innocentiae», la revisione non è un'impugnazione tardiva
Valerio de Gioia
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 44982 del 16 novembre 2021, depositata il 6 dicembre 2021, ha ricordato che
l'istituto della revisione prevede che gli elementi idonei a sorreggere
l'istanza, per come richiesto dall'art. 631 c.p.p., siano "tali da
dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma
degli artt. 529 e 530 o art. 531".
La ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato
penale attraverso lo strumento della revisione – in deroga al principio cardine
dell'intangibilità del giudicato – è, infatti, costituita dalla necessità di
sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza
divenuta irrevocabile) e una verità fenomenica che si manifesta a seguito di
situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna. La
ratio dell'istituto non può, pertanto, che essere individuata
nell'irrinunciabile esigenza del favor innocentiae, che permette di sacrificare
il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale (Cass. pen., sez.
un., 26 settembre 2001, n. 624).
Il senso e la portata della revisione, sottolineati in più
occasioni dalla Corte Costituzionale con il richiamo all'art. 24 Cost., si
rinvengono nell'esigenza "di assicurare, senza limiti di tempo ed anche
quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito
della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai
diritti inviolabili della personalità" (Corte Cost. 14 febbraio 1969, n.
24).
Si deve ricordare, inoltre, che il carattere straordinario dell'impugnazione e la sua attitudine a superare il giudicato giustifica i suoi limiti di ammissibilità, essendo l'istituto finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte Cost. 27 febbraio 2008, n. 129). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto, che sono espressione di scelte di valore che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. L'istituto della revisione, pertanto, non si configura come un'impugnazione tardiva, che permetta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitivamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2003, n. 18338).
È pacifico, in altri termini, che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi, pertanto, l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, requisito che è tutto intrinseco alla domanda, in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.
Riferimenti Normativi: