Diritto civile
Obbligazioni
09 | 11 | 2020
Il criterio di imputazione della responsabilità da custodia: natura giuridica e onere della prova
Valerio de Gioia
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 25018 del 9 novembre 2020, ha chiarito i presupposti di operatività della
responsabilità - c.d. semioggettiva - delineata dall’art. 2051 c.c.
La norma, rubricata “Danno cagionato da cose in custodia”,
prevedendo che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito, individua un criterio di
imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano
oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento
dannoso.
Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e
l'osservanza degli obblighi di vigilanza: la responsabilità è esclusa solo dal
caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
responsabile, ma al profilo causale dell'evento.
Il criterio di imputazione della responsabilità, dunque, ha carattere
oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione -
da parte del danneggiato - del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno,
gravando sul custode l'onere della prova liberatoria.
In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio
di identificazione del responsabile, presupponendo che, però, il pregiudizio
risarcibile sia comunque riconducibile al bene.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il
criterio di imputazione collegato al rapporto di custodia reagisce sul rapporto
di causalità, nel senso che un rapporto causale concepito allo stato puro tende
all'infinito: la responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o
irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi
con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di
causalità, la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi
di imputazione nei fatti illeciti. Tale criterio di imputazione nelle
specifiche fattispecie di responsabilità oggettive è fissato dal legislatore
con una qualificazione del soggetto, su cui viene fatto ricadere il costo del
danno (in questi termini Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è dato, quindi, isolare, nell'ambito dell'accertamento
del nesso causale, riguardo alla fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., la
prova del rapporto tra il bene in custodia e il pregiudizio lamentato dalla
prova del nesso eziologico in senso proprio, essendo entrambi pertinenti alla
derivazione del danno dalla cosa in custodia, la cui prova grava integralmente
sul danneggiato.
In definitiva, la responsabilità in esame postula la
sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra
un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di
eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi
dal contatto con la cosa.
Il legislatore non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale – ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa –, spettando invece al custode la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L’accertamento del nesso di causalità e della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolve in un giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità se correttamente motivato.
Riferimenti Normativi: