Diritto civile
Responsabilità
03 | 12 | 2021
Il diritto di critica può essere esercitato da chiunque e in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici
Valerio de Gioia
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 38215 del 3 dicembre 2021, ha indicato tre fondamentali principi
in tema di diritto di critica.
Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che
quello all'onore e alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della
persona, e violarlo è un fatto illecito.
Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla
regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle
condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione
del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir
si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un
diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, e allorché
tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto
all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti
qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione
della persona criticata. Impedire quindi l'esercizio del diritto di critica sol
perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di
fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero.
La critica non è la narrazione di un fatto, ma la
manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma
(dal greco kritikḗ e cioè
"discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed
un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva; e può essere
esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente"
(così, ex multis, Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ.,
sez. III, 6 agosto 2007, n. 17172). Il diritto di critica, pertanto, può essere
esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (Cass.
civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4545; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n.
12420; Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13646). Giova ricordare,
infine, che l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica può
essere rilevata anche d'ufficio (Cass. civ., sez. III, ord. 26
giugno 2020, n. 12902).
Il terzo dei principi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore. Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quo modo libet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza legittimità. Questi limiti sono tre. Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2016, n. 12522; Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1434). L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. Così, ad esempio, costituirebbe un'offesa gratuita in una relazione di servizio indirizzata al datore di lavoro affermare che taluno sia un etilista od un depravato; non costituirebbe invece un'offesa gratuita affermare che taluno svolga di malanimo o con maltalento i propri compiti. La "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. argumentum ad hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità morale o personale (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2016, n. 6540; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16613). Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (Cass. civ., sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7847). Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, e indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica.
Quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque ed in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici.
Riferimenti Normativi: