Diritto civile
Obbligazioni
18 | 09 | 2020
La disciplina antiusura e interessi moratori: le indicazioni delle sezioni unite
Valerio de Gioia
La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fatto
rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicabilità della
disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze discendenti
dall'avvenuto superamento del tasso soglia.
Con sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disciplina antiusura - art.
1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del
2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali – si
applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di
interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi
somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
L'esigenza primaria del legislatore è stata quella di non
lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al
rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi
del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o
decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non
venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura
l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal
legislatore ordinario non restano indifferenti.
La riforma del 1996 ha inteso riaffermare i principi di
ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la
protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica
concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico,
volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione
della controparte dell'impresa bancaria; la severità del legislatore nel trattamento
degli interessi usurari, peraltro, è palesata proprio dalla disciplina ad essi
riservata nell'art. 1815, comma 2, c.c..
In caso di superamento del c.d. tasso soglia, quindi, non
sono dovuti gli interessi moratori pattuiti ma, spiegano le Sezioni Unite, vige
l'art. 1224, comma 1, c.c., con conseguente debenza degli interessi nella misura
dei corrispettivi lecitamente convenuti.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
TEGM (Tassi Effettivi Globali Medi) non preclude l'applicazione dei decreti
ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio
praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del
pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola
sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde
la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi
moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti
percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto
decreto".
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione
della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM
così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Sotto il profilo processuale, poi, anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Quanto all'onere della prova, concludono le Sezioni Unite, nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, essendo invece onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Riferimenti Normativi: