libero accesso

Diritto civile

Obbligazioni

14 | 12 | 2020

La garanzia assicurativa dei veicoli recanti la targa prova ma muniti di carta di circolazione

Valerio de Gioia

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 dicembre 2020, n. 28433, ha affrontato la questione della operatività della garanzia assicurativa in caso di veicolo munito di carta di circolazione – regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile –, posto in circolazione con l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria.

La circolazione dei veicoli sprovvisti della carta di circolazione, spiegano i giudici di legittimità, è comunque consentita quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita.

In queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita, per circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che può essere attribuita unicamente a determinate categorie (titolari di officine, concessionari, costruttori, ecc.) e che consente il rilascio della "targa prova" così da permettere anche all'esercente l'officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l'efficacia degli interventi da lui effettuati.

La targa prova, “sanando” la mancanza di carta di circolazione, rappresenta una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla "messa in circolazione"; se l'auto, però, è già in regola con i due presupposti (carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo.

La finalità della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo con quella del titolare dell'officina, ma quella, differente, di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione – e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile –, che si trovino comunque a circolare per esigenze connesse con le prove tecniche.

L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è previsto dall'art. 193, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) per i veicoli a motore che vengano "posti in circolazione sulla strada"; la norma – a rigore – non fa riferimento specifico al momento dell'immatricolazione ma l'art. 93 stesso codice prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all'obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 122, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) non prevede alcuna eccezione.

L'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione con targa prova non è stipulata dal proprietario del veicolo ma dal titolare dell'autorizzazione a circolare con la suddetta targa: in questo caso la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova; ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.

Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione: se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. 

Di talché, conclude la Suprema Corte, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 93, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
  • Art. 193, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
  • Art. 122, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209