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Diritto processuale penale

Giudizio

01 | 12 | 2021

Inammissibile la perizia psichiatrica volta a investigare le ragioni dell'agire delittuoso dell'imputato con finalità essenzialmente «esplorative»

Roberta Bruzzone

Con sentenza n. 44356 del 6 ottobre 2021, depositata il 1° dicembre 2021, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell'omesso espletamento di una perizia psichiatrica sull'imputato condannato per violenza sessuale ai danni di un minore; secondo il difensore, i giudici di merito non hanno considerato che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-TR, oggi DSM5) classifica la pedofilia tra le parafilie, “presupponendo l'imputabilità del soggetto accusato di commettere violenze sessuali su minori la dimostrazione, attraverso perizia, della capacità di intendere e di volere del medesimo”.

La Suprema Corte ha preliminarmente dato atto di non ignorare affatto l'autorevole affermazione delle Sezioni Unite (sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005), secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità"; tuttavia, ha rilevato che sono state le stesse Sezioni Unite a precisare, nella pronuncia appena richiamata, che tali disturbi possono assumere rilievo solo qualora siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".

Ciò premesso, nel caso di specie, non c'e' dubbio che, nella stessa prospettazione difensiva, la necessità della perizia è stata ancorata a circostanze non dirimenti, come la sottoposizione dell'imputato a un processo per fatti analoghi (processo nel quale non risulta peraltro sia stata svolta alcuna perizia psichiatrica), o la sua pervicacia nel destinare le proprie attenzioni sessuali a ragazzi minorenni, pur in un contesto ambientale (salone di parrucchiere) non certamente riservato. 

Si tratta invero di elementi fattuali che di per sé non rivelano necessariamente l'esistenza di una patologia o di un disturbo della personalità idoneo a integrare un vizio di mente, per cui un'eventuale perizia psichiatrica volta a investigare le ragioni dell'agire delittuoso dell'imputato avrebbe avuto essenzialmente finalità essenzialmente "esplorative", estranee alle esigenze e all'oggetto della perizia. Deve infatti ribadirsi che, ai fini della verifica della sussistenza di eventuali vizi di mente dell'imputato al momento del fatto, così come pure ai fini della verifica della capacità di partecipare coscientemente al processo, l'accertamento peritale non va disposto in ogni caso di segnalazione di eventuali infermità mentali, ma costituisce un potere di natura discrezionale, esercitabile solo nel caso in cui dagli atti emergano concreti elementi che consentano di desumere l'esistenza del vizio di mente o l'incapacità dell'imputato di partecipare scientemente al processo (in termini, Cass. pen., sez. I, 31 maggio 2016, n. 8965). Tale conclusione è ricavabile, quanto all'accertamento della capacità di partecipare al processo, dall'adozione da parte del legislatore dell'inciso "se occorre" nell'art. 70 c.p.p., dovendosi altresì rilevare che anche l'art. 220 c.p.p. stabilisce che la perizia è ammessa quando "occorre" svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, per cui deve ritenersi immanente ai fini dell'espletamento della perizia il requisito che si tratti di un accertamento effettivamente necessario, cioè fondato su profili fattuali connotati da adeguata concretezza. Nella vicenda in esame – ha concluso la Suprema Corte – ciò non è avvenuto, non essendosi palesato, sia nel giudizio abbreviato di primo grado, sia nel processo di appello, un quadro probatorio tale da rendere indispensabile l'accertamento tecnico sull'esistenza di eventuali vizi di mente dell'imputato al momento del fatto, per cui la decisione della Corte di appello di non disporre d'ufficio la perizia psichiatrica sull'imputato è stata reputata legittima. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 70 c.p.p.
  • Art. 220 c.p.p.