Diritto penale
Delitti
27 | 10 | 2020
Anche l’uso di un assegno circolare falso, da parte di chi non abbia concorso nella falsità, non è più previsto dalla legge come reato
Valerio de Gioia
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 29789 del 29 settembre 2020 (dep. 27 ottobre 2020), ha chiarito che anche l’uso
di un assegno circolare falso, da parte di chi non abbia concorso nella falsità
(art. 489 c.p.), non è più previsto dalla legge come reato non rientrando
nell’ambito della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. che fa riferimento “alle
falsità prevedute dagli articoli precedenti”.
Deve ricordarsi che, in tema di falso in scrittura privata, a
seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione
dell’art. 491 c.p., ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7 – che ha
comportato la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica,
dell’onore e del patrimonio) in illeciti civili cui applicare sanzioni
pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione
riparatoria del risarcimento del danno (c.d. decriminalizzazione) –, la
condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle
soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, posto che detto
assegno è per sua natura non trasferibile.
A questa conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sent. n. 40256 del 10 settembre 2018) componendo il contrasto
tra coloro che sostenevano che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e
della nuova formulazione dell’art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di
un assegno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non fosse più
sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 c.p. soltanto alle
falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per girata” (tra i quali
non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili) e coloro che, invece,
consideravano detta falsità ancora penalmente rilevante, nonostante
l’abrogazione dell’art. 485 c.p., rientrando nel raggio applicativo del reato
di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.
Secondo la sentenza in esame, deve ritenersi condotta non più
prevista dalla legge come reato non solo la falsificazione di un assegno
circolare (art. 485 c.p.) ma anche l’uso di un assegno circolare falso da parte
di chi non abbia concorso nella falsità (art. 489 c.p.), in quanto non
rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal
nuovo art. 491 c.p., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla
cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore,
quali documenti “privati”, equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione
o il cui uso rimangono penalmente rilevanti.
Rimane, però, la persistente rilevanza penale degli assegni
trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna ingiustificata
disparità di trattamento, in ragione della rilevata peculiarità della odierna
disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da
particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente,
tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la
rilevanza penale.
Anche nel caso di uso di un assegno circolare falso, da parte di chi non abbia concorso nella falsità, dunque, la sanzione pecuniaria civile assume le veci della sanzione penale in precedenza comminata ed è, al pari di questa, di carattere punitivo, volta cioè alla prevenzione generale di comportamenti lesivi di determinati interessi e alla repressione conseguente alla inosservanza del relativo precetto.
Tuttavia, non può non sottolinearsi come la differenza fondamentale di tale nuova sanzione civile rispetto a quella pecuniaria penale attenga alla circostanza che, in caso di inadempimento, la prima non è mai convertibile in una sanzione incidente sulla libertà personale, pur restando, peraltro, inconfondibili i tratti di un rigoroso carattere “personale” (non è, infatti, trasmissibile agli eredi).
Riferimenti Normativi: