Diritto penale
Delitti
08 | 01 | 2021
L’abolitio criminis parziale derivante dalla nuova formulazione del reato di abuso di ufficio
Valerio de Gioia
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
442 del 9 dicembre 2020 (dep. 8 gennaio 2021), ha fatto il punto sulla portata
applicativa del reato di abuso di ufficio all’indomani della novella introdotta
dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120,
che ha modificato l’art. 323 c.p. sostituendo le parole "di norme di legge
o di regolamento" con quelle "di specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle
quali non residuino margini di discrezionalità".
Dopo aver premesso che la ragion d'essere del reato previsto
da tale norma di chiusura, va ravvisata nell'obiettivo di tutelare i valori
fondanti dell'azione della Pubblica Amministrazione, che l'art. 97 Cost. indica
nel buon andamento e nella imparzialità, la Corte ha chiarito che i nuovi
elementi di fattispecie oggetto della violazione penalmente rilevante –
introdotti dalla più recente riforma – sono costituiti dalle "specifiche
regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di
legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".
E dunque, in luogo del generico richiamo della previgente
disciplina alla indeterminata violazione "di norme di legge o di
regolamento", si pretende oggi che la condotta produttiva di
responsabilità penale del pubblico funzionario sia connotata, nel concreto
svolgimento delle funzioni o del servizio, dalla violazione di regole cogenti
per l'azione amministrativa che, per un verso, siano fissate dalla legge (non rilevano
quindi i regolamenti, né eventuali fonti subprimarie o secondarie) e, per altro
verso, siano specificamente disegnate in termini completi e puntuali. Di qui il
lineare corollario della limitazione di responsabilità penale del pubblico
funzionario qualora le regole comportamentali gli consentano di agire in un
contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica: intesa, questa, nel
suo nucleo essenziale come autonoma scelta di merito effettuata all'esito di
una ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati
dell'interesse primario pubblico da perseguire in concreto.
Beninteso: sempreché l'esercizio del potere discrezionale non
trasmodi tuttavia in una vera e propria distorsione funzionale dai fini
pubblici – c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della
discrezionalità – laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle
funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con
quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito; oppure si
sostanzi nell'alternativa modalità della condotta, rimasta penalmente
rilevante, dell'inosservanza dell'obbligo di astensione in situazione di
conflitto di interessi.
La nuova disposizione, allora, ha un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito con la previgente definizione della modalità della condotta punibile, sottraendo al giudice penale tanto l'apprezzamento dell'inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare o subprimario (neppure secondo il classico schema della eterointegrazione, cioè della violazione "mediata" di norme di legge interposte) quanto il sindacato del mero "cattivo uso" – la violazione dei limiti interni nelle modalità di esercizio – della discrezionalità amministrativa.
Si pongono, conclude la Suprema Corte, serie questioni di diritto intertemporale non potendo, in linea di principio, seriamente dubitarsi che si realizzi una parziale abolitio criminis in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma che non siano più riconducibili alla nuova versione dell'art. 323 c.p., siccome realizzati mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. Con il lineare corollario per cui, all'abolizione del reato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., consegue nei processi in corso il proscioglimento dell'imputato, con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato".
Riferimenti Normativi: