Diritto processuale penale
Misure cautelari
20 | 05 | 2021
Le misure restrittive poste in essere dalle autorità nazionali per contrastare efficacemente la pandemia di covid-19 non possono essere assimilate agli arresti domiciliari
Denise Campagna
La quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU), all’unanimità, ha dichiarato irricevibile il ricorso (n. 49993/20)
presentato da un eurodeputato rumeno contro il proprio Paese con il quale
sosteneva che le misure restrittive poste in essere dalle autorità nazionali
per contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19 hanno costituito una privazione
della sua libertà di natura amministrativa, extra giudiziaria e non
individualizzata, contraria all’art. 5, comma 1, lett. (e), della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.
Per determinare se la misura restrittiva in questione abbia
violato tale articolo, la Corte ha specificato che è necessario analizzare la
situazione concreta e prendere in considerazione un insieme di criteri quali la
tipologia, la durata, le modalità di esecuzione e gli effetti di detta misura,
che devono essere esaminati in modo cumulativo e combinato (De Tommaso c.
Italia, [GC], n. 43395/09, § 80-81, 23/02/2017). Inoltre, il contesto nel quale
si iscrive la misura è importante in quanto è comune nelle società moderne che
si verifichino delle circostanze in cui le persone debbano sopportare delle restrizioni
alla propria libertà personale o di movimento nell’interesse del bene comune.
Nel caso di specie, la Corte Europea ha osservato che il ricorrente
non ha invocato l’art. 2 del Protocollo n° 4 della Convenzione ma ha cercato di
dimostrare che la misura di confinamento generale lo ha privato del suo diritto
alla libertà; i giudici, tuttavia, hanno sottolineato che tale misura è stata
adottata per motivi sanitari e per contrastare uno stato di emergenza. Tale
stato, secondo il diritto romeno, è un regime giuridico speciale che permette
di prendere una serie di misure eccezionali che derogano all'ordine
costituzionale stabilito. Non c’è dubbio che la pandemia di COVID-19 ha avuto effetti
molto gravi non solo sulla salute, ma anche sulla società, l'economia, il
funzionamento dello Stato e la vita in generale, generando una "situazione
eccezionale e imprevedibile" che ha giustificato l’adozione di misure
emergenziali per mitigare tali effetti.
Al fine di comprendere se si sia configurata una violazione
del diritto di libertà del ricorrente, la Corte ha analizzato la sua situazione
concreta e ha affermato che egli non è stato sottoposto ad una misura di
prevenzione individuale, bensì ad una misura generale e imposta a tutti dai
testi legislativi adottati dalle differenti autorità romene. Sebbene il
ricorrente fosse obbligato a rimanere nel suo domicilio, potendo uscire solo
per motivi espressamente previsti dalla legge e munito di autocertificazione,
egli era comunque libero di poterlo fare a tali condizioni in quanto non
sottoposto ad una misura sorveglianza individuale da parte delle autorità.
Inoltre, l’eurodeputato non ha nemmeno sostenuto di essere stato costretto a
vivere in un luogo angusto e non gli è stato impedito di stabilire contatti
sociali. Di conseguenza, in considerazione del suo grado di intensità, la
misura impugnata non può essere equiparata a una misura quale quella degli
arresti domiciliari.
La Corte, nella sua decisione, ha anche attribuito importanza al fatto che il ricorrente non ha concretamente spiegato e non ha presentato alcuna prova per descrivere come ha vissuto il confinamento e quali effetti esso abbia avuto sul suo stato di salute.
Alla luce di quanto precede, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto che il grado di restrizione della libertà di movimento del ricorrente non era così grave da permettere di considerare le misure restrittive generali imposte dalle autorità come una privazione della libertà: il ricorrente non è stato privato della sua libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione e per questo il suo ricorso è stato dichiarato incompatibile ratione materiae con le disposizioni della stessa ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. (a) e respinto ai sensi del comma 4.
Riferimenti Normativi: