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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

03 | 12 | 2020

Legittima la scelta del legislatore di precludere l’accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Valerio de Gioia

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2020, n. 260, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, L. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo).

La comminatoria edittale dell'ergastolo – che è pena anche qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere potenzialmente perpetuo, come evidenzia non a caso l'autonoma considerazione della stessa nell'elenco delle pene principali di cui all'art. 17 c.p. – segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di formulare; speciale disvalore che sta per l'appunto alla base della scelta del legislatore del 2019 di precludere l'accesso al giudizio abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti.

Secondo la Consulta, la scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede non può certo essere qualificata né in termini di manifesta irragionevolezza né di arbitrarietà.

Un simile ancoraggio si ritrova, del resto, in una quantità di istituti di diritto penale sostanziale o processuale (dalla prescrizione alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero – in materia processuale – dalle misure cautelari alle intercettazioni di comunicazioni) e la sua manifesta irragionevolezza o arbitrarietà deve qui tanto più escludersi in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede.

Né la manifesta irragionevolezza o l'arbitrarietà della scelta legislativa potrebbero dedursi dall'esame delle finalità perseguite dal legislatore: non v'é dubbio che una delle finalità ispiratrici della proposta di legge C. 392 del 27 marzo 2018 fosse quella di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo, precludendo la possibilità per i relativi imputati di accedere al giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena; ma la parallela proposta di legge C. 460 del 3 aprile 2018, poi assorbita nella prima, menzionava altresì, tra le finalità della proposta, l'opportunità che rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento fosse celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, «con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità».

Peraltro, pur essendo vero che l'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. – ma soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni –, da tale norma non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale.

Quanto, poi, alla lamentata violazione del diritto di difesa «in relazione» al diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, non v'é dubbio che la pubblicità delle udienze sia concepita dall'art. 6, comma 1, CEDU, dall'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, come una garanzia soggettiva dell'imputato. 

A fronte, però, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato una disciplina, come quella in esame, che impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l'imputato sia disposto a rinunziare a tale garanzia.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24 Cost.
  • Art. 442 c.p.p.
  • Art. 5, L. 12 aprile 2019, n. 33