Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
03 | 12 | 2020
Legittima la scelta del legislatore di precludere l’accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2020, n. 260,
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, L. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo).
La comminatoria edittale dell'ergastolo – che è pena anche
qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere
potenzialmente perpetuo, come evidenzia non a caso l'autonoma considerazione
della stessa nell'elenco delle pene principali di cui all'art. 17 c.p. –
segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che
il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ha ritenuto di
formulare; speciale disvalore che sta per l'appunto alla base della scelta del
legislatore del 2019 di precludere l'accesso al giudizio abbreviato a tutti gli
imputati di tali delitti.
Secondo la Consulta, la scelta legislativa di ancorare la
preclusione del rito alla pena edittale prevista per il reato per il quale si
procede non può certo essere qualificata né in termini di manifesta
irragionevolezza né di arbitrarietà.
Un simile ancoraggio si ritrova, del resto, in una quantità
di istituti di diritto penale sostanziale o processuale (dalla prescrizione
alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero – in materia
processuale – dalle misure cautelari alle intercettazioni di comunicazioni) e
la sua manifesta irragionevolezza o arbitrarietà deve qui tanto più escludersi
in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più
grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala una valutazione di massimo
disvalore del reato per il quale si procede.
Né la manifesta irragionevolezza o l'arbitrarietà della
scelta legislativa potrebbero dedursi dall'esame delle finalità perseguite dal
legislatore: non v'é dubbio che una delle finalità ispiratrici della proposta
di legge C. 392 del 27 marzo 2018 fosse quella di conseguire un generale
inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con
l'ergastolo, precludendo la possibilità per i relativi imputati di accedere al
giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena; ma la parallela proposta
di legge C. 460 del 3 aprile 2018, poi assorbita nella prima, menzionava
altresì, tra le finalità della proposta, l'opportunità che rispetto ai reati
più gravi previsti dall'ordinamento fosse celebrato un processo pubblico
innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, «con le piene
garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare
all'accertamento della verità».
Peraltro, pur essendo vero che l'accesso ai riti alternativi costituisce
parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. – ma soltanto
in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di
certe condizioni –, da tale norma non può dedursi un diritto di qualunque
imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento
processuale penale.
Quanto, poi, alla lamentata violazione del diritto di difesa «in relazione» al diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, non v'é dubbio che la pubblicità delle udienze sia concepita dall'art. 6, comma 1, CEDU, dall'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, come una garanzia soggettiva dell'imputato.
A fronte, però, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato una disciplina, come quella in esame, che impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l'imputato sia disposto a rinunziare a tale garanzia.
Riferimenti Normativi: