Diritto processuale penale
Indagini preliminari
03 | 12 | 2021
Abnorme il provvedimento di imputazione coatta per un reato diverso «in alternativa» a quello oggetto della richiesta di archiviazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 44926 del 28 settembre 2021, depositata il 3
dicembre 2021, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito
l’abnormità del provvedimento di imputazione coatta per un reato diverso
"in alternativa" a quello oggetto della richiesta di archiviazione
(nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, nel formulare
l'imputazione alternativa, ha chiaramente ipotizzato non una eventuale diversa
qualificazione giuridica del medesimo fatto, ma due distinte condotte tenute dall’indagato,
in un caso autore materiale della contraffazione, nell'altro mero utilizzatore
dell'atto falso).
Le Sezioni Unite hanno affermato che «è inibito ai giudice
per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione
della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato
diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in
tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui
all'art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze
delle indagini portate a sua conoscenza» (Cass. pen., sez. un., 28 novembre
2013, n. 4319).
Al riguardo, è stato infatti chiarito che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa»; pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini».
Questi principi sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte in un caso, simile a quello in esame, di imputazione alternativa, in cui è stato affermato che costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero l'imputazione coatta anche per un reato diverso "in alternativa" a quello oggetto della richiesta (Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2021, n. 16779); invero, richiamando le stesse Sezioni Unite “Gianforte”, che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l'abnormità dell'atto, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2018, n. 40984), è stato chiarito che il principio trova applicazione anche nel caso di imputazione coatta formulata in modo alternativo, posto che uno dei possibili dicta giudiziali ha comunque ad oggetto un'ipotesi delittuosa del tutto nuova e diversa da quella originaria.
Riferimenti Normativi: