Diritto processuale penale
Giudizio
11 | 11 | 2021
La falsità del «verbale di udienza» deve essere accertata dal giudice penale sulla base delle ordinarie regole probatorie senza dover ricorrere alla «querela di falso»
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 40756 del 21 ottobre 2021, depositata l’11
novembre 2021, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito
che la eventuale falsità di un atto del processo, segnatamente del verbale di
udienza, non deve essere stabilita dal giudice civile, ma deve essere accertata
dal giudice penale.
Secondo parte della giurisprudenza il verbale d'udienza nel
procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso
attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito
dalla norma generale di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. pen., sez. I, 19 novembre
2018, n. 1553; Cass. pen., sez. III, ord. 27 gennaio 2011, n. 13117; Cass.
pen., sez. III, 28 gennaio 2003, n. 9975). Secondo tale orientamento il verbale
d'udienza è infatti atto pubblico dotato di fede legale privilegiata ai sensi
dell'art. 2700 c.p.c., che può essere compromessa solo all'esito dello speciale
procedimento previsto dall'art. 221 c.p.c. e ss.. Non è invece possibile in via
incidentale, nell'ambito del procedimento penale elidere la capacità probatoria
privilegiata dell'atto pubblico.
Secondo altra – e maggiormente persuasiva – interpretazione i
verbali di udienza non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le
contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di
falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni
altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, c.p.p. (Cass. pen.,
sez. VI, 4 dicembre 2018, n. 1361; Cass. pen., sez. V, 22 maggio 1998, n. 3215;
Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1993, n. 610; Cass. pen., sez. V, 10 gennaio
1994, n. 123).
Nel tracciare tali condivise linee interpretative la Corte di Cassazione ha rilevato che nel codice di rito attuale non è prevista alcuna
pregiudiziale civile né, come nel previgente alcun "incidente di
falso" (subprocedimento che, comunque, si svolgeva nell'ambito dello
stesso processo penale); ma soprattutto ha evidenziato che l'art. 193 c.p.p.,
esclude l'applicabilità al processo penale della disciplina che regola la
valutazione delle prove nel processo civile. Pertanto non può che ribadirsi che
l'attendibilità di un atto "del" processo va decisa dallo stesso
giudice procedente, "senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una
seria offerta di prova della parte interessata" (così: Cass. pen., sez. VI,
4 dicembre 2018, n. 1361).
Le rare interrelazioni tra processo civile e penale sono invece disciplinate dall'art. 3 c.p.p., che le limita – prevedendo la sospensione del processo – a quelle di stato di famiglia e cittadinanza, mentre, si ribadisce, non vi è alcuna previsione di questioni pregiudiziali di falsità di atti, la cui trattazione consenta la sospensione del processo penale. Confortano tale interpretazione l'art. 241 c.p.p., che, in tema di "documenti falsi", lascia chiaramente intendere come l'accertamento di falsità di atti cui consegue la trasmissione al pubblico ministero spetti al giudice che procede, nonché l'art. 537 c.p.p., che prevede che il giudice che pronunci condanna dia le disposizioni correttive rispetto agli atti falsi; ne consegue che "la previsione di atti pubblici con fede privilegiata e la necessità di un giudizio civile autonomo per accertarne la falsità riguarda soltanto la prova civile (con estensione alla prova nei processi amministrativi e tributario)" (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2018, n. 1361).
La Suprema Corte, dunque, ha riaffermato il principio secondo cui la eventuale falsità di un atto del processo, e, segnatamente del verbale di udienza non deve essere stabilita dal giudice civile, ma deve essere accertata dal giudice penale, che la verificherà sulla base delle ordinarie regole probatorie senza necessità di ricorrere al procedimento per "querela di falso". La "falsità" del verbale deve cioè essere dimostrata sulla base di prove raccolte con le regole applicabili al rito penale, delle quali sia apprezzata la univoca capacità dimostrativa attraverso un percorso argomentativo, razionale, rigoroso e privo di vizi logici.
Riferimenti Normativi: