Diritto penale
Delitti
11 | 05 | 2021
Il diritto alla vita tra obblighi di tutela sostanziali e procedurali
Denise Campagna
Con sentenza dell’11 maggio 2021, la prima sezione della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha assolto l’Italia dalla violazione dell'art.
2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che assicura il diritto alla
vita sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, imponendo agli Stati obblighi
positivi di tutela.
La Corte è intervenuta su ricorso di una donna il cui figlio
di 8 anni è stato ucciso dal padre, poi suicidatosi, durante un incontro
“protetto” in una struttura pubblica; il bambino, all’epoca dei fatti, era
affidato alla cura del dipartimento di assistenza sociale, responsabile
dell’organizzazione degli incontri con il padre, a causa del contesto
conflittuale esistente tra i suoi genitori.
Sull’ammissibilità del ricorso presentato dalla madre del
bambino, la Corte Europea ha dichiarato, all’unanimità, l’irricevibilità dello
stesso in relazione alla denunciata violazione del profilo sostanziale
dell’art. 2 della Convenzione; la ricorrente, infatti, non poteva più reclamare
lo status di vittima relativamente a tale profilo, avendo accettato una somma
di denaro a titolo di composizione amichevole nel procedimento civile contro la
cooperativa che aveva assunto il supervisore presente quando il bambino è stato
ucciso e il Comune, rinunciando, così, a qualsiasi tipo di azione nei confronti
delle altre parti di tale accordo.
Per quanto riguarda la contestata violazione del profilo
procedurale dell’art. 2, la Corte ha dichiarato, a maggioranza, la ricevibilità
del ricorso. Nel merito, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la ricorrente
era stata posta nelle condizioni di esperire tutti i rimedi previsti dal
diritto interno al fine di far luce sulle cause della morte di suo figlio: nel
marzo del 2009 la donna ha adito il tribunale distrettuale; durante le
indagini, la polizia ha interrogato numerosi testimoni su richiesta del
pubblico ministero e la stessa ricorrente ha fornito, durante il procedimento, la
sua testimonianza e prove a supporto della sua domanda.
Alla luce di tutte le prove acquisite, il giudice di primo
grado, con sentenza del febbraio 2012, ha assolto i tre soggetti individuati
dalla ricorrente come i principali responsabili dei fatti in quanto la materializzazione
del rischio, nel caso di specie, non era prevedibile e la responsabilità degli
impiegati dei servizi sociali era limitata a garantire il corretto sviluppo del
bambino e non la sua sicurezza fisica. A seguito della sentenza della Corte
d'Appello del luglio 2013, che ha riconosciuto una sola persona responsabile
penalmente, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio,
aderendo alle argomentazioni del giudice di primo grado che l’aveva assolta.
La Corte Europea ha constatato che il procedimento penale in questione si è protratto per quattro anni nei tre gradi di giudizio, soddisfacendo, pertanto, il requisito di tempestività di cui all'art. 2 della Convenzione. Per quanto riguarda l’efficacia delle indagini, le autorità nazionali hanno adottato misure necessarie e adeguate allo svolgimento del procedimento giudiziario e al reperimento di prove relative al caso: numerose testimonianze, autopsie eseguite sui corpi del bambino e del padre, esami tossicologici dell’uomo, perizie effettuate dai servizi sociali e perizie psicologiche riguardanti entrambi i genitori.
Per tali motivi, la Corte ha dichiarato, all’unanimità, che non c’è stata una violazione dei profili procedurali dell’art. 2 della Convenzione in quanto sullo Stato convenuto incombono obblighi di mezzi e non di risultato: l’assoluzione dei tre imputati non è stata considerata, infatti, motivo sufficiente per ritenere che il procedimento penale relativo alla morte del bambino non avesse soddisfatto i requisiti previsti da tale ultima norma.
Riferimenti Normativi: