Diritto penale
Delitti
18 | 01 | 2021
Gli atti persecutori tra tentativo e reato impossibile “per inidoneità del soggetto passivo rispetto al reato”
Valerio de Gioia
Secondo la sentenza n. 1943 del 6 ottobre 2020 (dep. 18
gennaio 2021), resa dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, il reato di
atti persecutori (c.d. stalking) può essere commesso anche nella forma tentata:
in base alla regola generale dei reati di evento, è (logicamente e
giuridicamente) possibile che “alla commissione della condotta medesima, in
particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli
eventi descritti dalla norma” (art. 612-bis c.p.), non segua l’effettiva
causazione di essi; l’azione criminosa, dunque, si arresta alla fase del
tentativo (art. 56 c.p.).
Quanto esposto, proseguono i giudici di legittimità, non muta
alla luce del fatto che il delitto di atti persecutori sia un reato abituale improprio,
ossia un reato per la cui sussistenza è richiesta, quale elemento costitutivo,
la reiterazione dei fatti, ciascuno dei quali, isolatamente considerato,
costituisce un reato diverso da quello risultante dalla sua reiterazione.
Manifestamente infondata, poi, è stata considerata la tesi
difensiva secondo cui, non essendosi gli eventi tipici realizzati per un mero
accidente – la vittima non ha percepito talune telefonate notturne
dell’imputato (che, se udite, avrebbero potuto ingenerare in lei sentimenti di
precarietà e di paura) – o per il carattere evidentemente forte della persona
offesa – che non ha percepito la lesività delle condotte del persecutore –, nel
caso di specie ricorrerebbe “un caso di inidoneità del soggetto passivo
rispetto al reato” e, dunque, un reato impossibile.
Ebbene, ci ricorda la Suprema Corte, ricorre un reato
impossibile, e dunque la punibilità è esclusa, quando è impossibile l’evento
dannoso o pericoloso, “per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza
dell’oggetto di essa” (art. 49, comma 2, c.p.).
Quanto alla prima ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che
“l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso
reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma – deve essere
assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta
determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza
strutturale o strumentale del mezzo usato, sì da non consentire neppure in via
eccezionale l’attuazione del proposito criminoso, indipendentemente da cause
estranee o estrinseche, ancorché riferibili all’agente” (Cass. pen., sez. I, 17
ottobre 2019, n. 870; Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2014, n. 9254).
Perché si verifichi la seconda ipotesi, prevista dall’art.
49, comma 2, c.p., la giurisprudenza è costante, per vero da tempo risalente,
nel ritenere necessario che la inesistenza dell’oggetto del reato sia assoluta,
sicché manchi qualsiasi possibilità di offesa del bene giuridico tutelato
(Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 1968, n. 2639; Cass. pen., sez. I, 9 novembre
1982, n. 3568) e non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea o
per cause accidentali (Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2019, n. 12407; Cass.
pen., sez. I, 26 novembre 1991, n. 3405).
Può parlarsi di reato impossibile solo allorché l’evento risulti impossibile in ragione della inidoneità dell’azione o dell’inesistenza dell’oggetto mentre, in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l’evento, non potrà parlarsi di una sua “impossibilità” in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunità.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, non rientra in alcun modo nelle dette ipotesi la circostanza che la vittima non abbia avuto contezza di alcune telefonate che l’imputato aveva fatto all’utenza di lei in orario notturno; ma, soprattutto, non ha alcune rilevanza nella prospettiva del reato impossibile che il carattere della giovane abbia impedito il verificarsi di uno degli eventi in imputazione e tipico ex art. 612-bis c.p. che è stato correttamente valutato dal giudice di merito al fine di escludere la consumazione del delitto (e di ravvisare la dell’ipotesi tentata), non contemplando in alcun modo l’art. 49, comma 2, cit., il caso della “inidoneità del soggetto passivo rispetto al reato”.
Riferimenti Normativi: