Diritto penale
Delitti
03 | 09 | 2020
Le responsabilità derivanti dal suggerire con il cellulare le risposte al candidato
Valerio de Gioia
La quinta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 15
luglio 2020, n. 25027 (dep. 3 settembre 2020), ha chiarito quali responsabilità
derivino dal suggerire, in collegamento via cellulare con un candidato, le
risposte che quest'ultimo deve rendere ai test per la prova teorica finalizzata
al conseguimento della patente di guida.
Annullando la sentenza che aveva ipotizzato il reato di falso
ideologico per induzione, la Suprema Corte ha riqualificato il fatto di reato
nella ipotesi speciale di cui all’art. 2, L. 19 aprile 1925, n. 475.
L’art. 1 di questa risalente legge recita "Chiunque in
esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche
amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo
scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio
di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come
propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere,
lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora
l'intento sia conseguito".
Ai sensi dell’art. 2, poi, "Chiunque esegue o procura
dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli
scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte
dell'articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se
l'aspirante consegua l'intento".
A ben vedere tale disposizione è stata già ritenuta
applicabile dalla medesima sezione della Corte di Cassazione con riferimento ad
un caso assolutamente sovrapponibile a quello oggi in esame: la sentenza 30
marzo 2017, n. 26438 ha ravvisato detto reato a carico del soggetto
telecollegato con il candidato al superamento dell'esame teorico per il
conseguimento della patente di guida, posto che - come si legge in motivazione
- "la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte
date al questionario non erano state elaborate dall'esaminando e costituivano
pertanto un elaborato altrui)". Tale fattispecie è stata ritenuta
consumata, giacché il conseguimento dell'intento - nel caso di specie
l'ottenimento della patente di guida - costituisce circostanza aggravante, non
essendo neppure necessaria, per la consumazione del reato ex art. 2 cit., la
presentazione alla commissione esaminatrice della scheda d'esame.
La Corte di Cassazione ha dato continuità a tale orientamento
condividendo e facendo propria l’esegesi secondo cui il "procurare
lavori" può consistere anche nel fornire oralmente al candidato, che debba
affrontare la prova scritta, la risposta alle domande, sì da consentirgli il
confezionamento di una prova presentata come propria, la cui paternità, invece,
non gli appartiene.
Si paventa, a questo punto, il problema del concorso apparente di norme, tra la disciplina speciale e quella codicistica, in quanto disciplinanti la stessa materia, potendo in astratto anche il falso per induzione trovare applicazione nella specie, giacché le attività fraudolente - identificantesi nella presentazione di un lavoro altrui - sono tese ad indurre l'ignaro pubblico ufficiale deputato al rilascio delle patenti di guida ad attestare falsamente l'esistenza dei presupposti per l'abilitazione alla guida, tra cui certamente si iscrive il superamento della prova scritta che, invece, non era riferibile al candidato, ma ad un terzo.
Detto concorso, hanno concluso i giudici di legittimità, può essere risolto, in ossequio all'art. 15 c.p., secondo il principio di specialità, dovendo trovare applicazione la norma speciale, da identificarsi in quella di cui all’art. 2, legge n. 475/1925 che tende a reprimere precipuamente il segmento di condotta attraverso il quale si attribuisce al candidato il lavoro altrui e a tutelare l'interesse dello Stato alla genuinità dell'elaborato, evidentemente funzionale alla corretta attestazione, da parte dell'organo competente, della sussistenza dei requisiti di legge.
Riferimenti Normativi: