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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

28 | 04 | 2021

Il soccorso istruttorio: la natura giuridica, il fondamento normativo, la finalità e i presupposti

Cristina Tonola

La seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 aprile 2021, n. 3432, è intervenuta sulla natura del c.d. soccorso istruttorio, chiarendo i presupposti e le finalità in base ai quali l’Amministrazione, in caso di incompletezza o erroneità della domanda del privato, è tenuta a ricorrere prima di procedere alla sua esclusione dalla procedura di gara (o al rigetto della sua domanda).

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento "può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

In base all'art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 […]. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito".

Il soccorso istruttorio è ritenuto pacificamente un istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97 della Costituzione, finalizzato, in particolare, alla emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco (cfr. Cons. Stato sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891).

Il soccorso istruttorio, infatti, è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici; se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l'adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell'istanza (Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148).

Ad esso si ricorre qualora dalla documentazione presentata dal privato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975); infatti, ancorché il menzionato art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 indichi che il responsabile del procedimento “può chiedere", il soccorso istruttorio deve essere considerato come un dovere e non come una mera facoltà (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148).

In particolare, nelle procedure per l'assegnazione di contributo, l'Amministrazione deve procedere a richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, alle modalità della procedura e alla natura dei destinatari, trattandosi dell'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nonché di solidarietà, ai sensi degli artt. 2 e 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 luglio 2020, n. 4191). 

È evidente – hanno concluso i Giudici di Palazzo Spada richiamando un proprio precedente – che, nell’ambito di procedure di gara, in ossequio al principio di imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti, nonché quello di immodificabilità e segretezza dell'offerta, possono essere ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali della stessa, essendo altrimenti aggirato il divieto di integrazione dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2130). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 97 Cost.
  • Art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241
  • Art. 71, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445