Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
28 | 04 | 2021
Il soccorso istruttorio: la natura giuridica, il fondamento normativo, la finalità e i presupposti
Cristina Tonola
La seconda sezione del Consiglio di
Stato, con sentenza del 28 aprile 2021, n. 3432, è intervenuta sulla natura del
c.d. soccorso istruttorio, chiarendo i presupposti e le finalità in base ai
quali l’Amministrazione, in caso di incompletezza o erroneità della domanda del
privato, è tenuta a ricorrere prima di procedere alla sua esclusione dalla
procedura di gara (o al rigetto della sua domanda).
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.
b), della L. n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento "può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali".
In base all'art. 71, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, "le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità
di cui all'articolo 43 […]. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito".
Il soccorso istruttorio è ritenuto
pacificamente un istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97 della
Costituzione, finalizzato, in particolare, alla emanazione di un giusto
provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli
interessi, pubblici e privati, in gioco (cfr. Cons. Stato sez. V, 14 giugno
2017, n. 2891).
Il soccorso istruttorio, infatti, è
volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed
amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune
esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che
l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere
squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti
valori giuridici; se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di
proporzionalità a rendere irragionevole l'adozione di un provvedimento negativo
basato sulla mera incompletezza o erroneità dell'istanza (Cons. Stato, sez. VI,
18 maggio 2020, n. 3148).
Ad esso si ricorre qualora dalla
documentazione presentata dal privato residuino margini di incertezza
facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio
di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza
(Cons. Stato sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975); infatti, ancorché il
menzionato art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 indichi che il
responsabile del procedimento “può chiedere", il soccorso istruttorio deve
essere considerato come un dovere e non come una mera facoltà (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148).
In particolare, nelle procedure per l'assegnazione di contributo, l'Amministrazione deve procedere a richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, alle modalità della procedura e alla natura dei destinatari, trattandosi dell'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nonché di solidarietà, ai sensi degli artt. 2 e 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 luglio 2020, n. 4191).
È evidente – hanno concluso i Giudici di Palazzo Spada richiamando un proprio precedente – che, nell’ambito di procedure di gara, in ossequio al principio di imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti, nonché quello di immodificabilità e segretezza dell'offerta, possono essere ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali della stessa, essendo altrimenti aggirato il divieto di integrazione dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2130).
Riferimenti Normativi: