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Diritto processuale penale

Giudizio

02 | 11 | 2021

La presunzione di veridicità della testimonianza della persona offesa e la rilevanza degli «elementi di sospetto»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 39256 del 2 novembre 2021, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza).

In tal senso, non può che ribadirsi il principio giurisprudenziale secondo cui, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali (Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185).

Sotto altro, ma connesso profilo, l'espressione "fino a prova contraria" non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Cass. pen., sez. I, 2 giugno 1993, n. 7568).

In assenza, quindi, di elementi di "sospetto", il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.

Peraltro, le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con il logico corollario che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Cass. pen., sez. III, 26 agosto 1999, n. 11829). Il fatto poi che la testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, debba essere certamente soggetta a un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto (Cass. pen., sez. un., n. 41461/2012, cit.) non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio): nella fattispecie, tale rigoroso controllo, alla luce dei rilievi sopra esposti, risulta essere stato effettivamente compiuto dai giudici di merito. 

In ogni caso, conclude la Suprema Corte, va tenuto presente che il giudizio circa l'attendibilità del teste è di tipo fattuale, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa: conseguentemente, lo stesso può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito - come nella fattispecie - abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2006, n. 41282).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 192 c.p.p.