Diritto amministrativo
Obbligazioni della pubblica amministrazione
24 | 05 | 2021
L’indicazione, nella offerta economica, di oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a zero: conseguenze
Valerio de Gioia
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n.
3996 del 24 maggio 2021, ha affrontato la questione della indicazione, nella offerta
economica, di oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
pari a zero al fine di verificare se ciò equivalga a mancato scorporo di una
voce di costo dell'offerta essenziale, tale da integrare la violazione dell'art.
95, comma 10, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con
conseguente esclusione dalla gara dell’offerente. Tale ultima disposizione pone
a carico dell'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di
contratti pubblico l'obbligo di "indicare i propri costi della manodopera
e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza
posa in opera". La disposizione va letta in combinato con l'art. 97, comma
5, lett. c), del medesimo Codice, che obbliga le stazioni appaltanti a
richiedere al concorrente giustificazioni sul ribasso offerto e ad escluderlo
allorché "sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui
all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi e delle forniture".
La Corte di giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2019,
C-309/18, ha sancito la conformità al diritto euro-unitario sugli appalti
pubblici della disposizione normativa interna, nella misura in cui essa
comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso
istruttorio e anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi
separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto,
purché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente
previste dalla normativa nazionale in materia e quest'ultima sia espressamente
richiamata nella medesima documentazione. Secondo la giurisprudenza nazionale, il
mancato scorporo dal ribasso offerto degli oneri interni per la sicurezza
aziendale costituisce legittima causa di esclusione in via automatica dalla
gara (v., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2018, n. 5513). A livello
di normativa speciale, l'art. 17 del disciplinare di gara, predisposto, nel
caso di specie, dall'Istituto Poligrafico, reca l'espressa richiesta agli
operatori economici, riproduttiva delle sovraordinate norme del Codice dei
contratti pubblici, di fornire nell'offerta "la stima dei costi aziendali
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95,
comma 10 del Codice", con la precisazione che tali costi "connessi
con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto".
Tanto premesso, con l'indicazione di costi interni per la sicurezza pari a zero l'aggiudicataria si è pacificamente sottratta agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa gara; si tratta allora di stabilire se l'indicazione in offerta di un costo pari a zero, evidentemente equivalente a mancata indicazione della voce di costo in questione, giustifichi l'esclusione dalla gara.
I principi affermati dalla Corte di giustizia, pur se relativi ad una vicenda contenziosa in cui di faceva questione circa l'omesso scorporo dei costi della manodopera, si applicano pacificamente agli oneri aziendali per la sicurezza, poiché gli uni e gli altri sono previsti dall'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1008; 24 gennaio 2020, n. 604). La tesi secondo cui l'indicazione di un valore pari a zero per gli oneri aziendali per la sicurezza pone la stazione appaltante in condizione di svolgere la valutazione di congruità di sua competenza, ai sensi del sopra citato art. 97, comma 5, lett. c) e del disciplinare di gara, oltre che in contrasto con lo scopo della formalità prevista dall'art. 95, comma 10, stesso decreto, è inaccettabile nella misura in cui adombra un criterio di esenzione da un obbligo dichiarativo imperativamente previsto dalla legge, senza alcuna distinzione, e alla quale l'aggiudicataria si è sottratta, arbitrariamente ricavato dalle dimensioni dell'azienda o sulla base del minimo onere economico per la sicurezza dei lavoratori richiesto per l'esecuzione dell'appalto.
Riferimenti Normativi: