Diritto civile
Persone e Famiglia
22 | 11 | 2021
La dichiarazione di adottabilità quale «extrema ratio» e l’importanza dell’ascolto del minore
Giovanna Spirito
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 35838 del 22 novembre 2021, è tornata sul concetto di stato di
abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale presupposto
ricorre allorquando i genitori, e le figure vicariali previste dalla legge, non
siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore
affettivo e di aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e per la
formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi
di carattere transitorio, considerati in base a una valutazione che, involgendo
un accertamento di fatto, spetta al giudice del merito (Cass. civ., sez. I, 23
aprile 2019, n. 11171).
Ora, è importante notare che – in punto di rapporti affettivi
– la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del
genitore in quanto tale, ma pure (se non soprattutto, nel ricorrere di
determinate circostanze) nel riflesso del rapporto genitoriale che la specifica
fattispecie presenta all'esame: nel senso e nella prospettiva, per meglio dire,
dell'interrelazione concretamente in essere tra genitore e minore. Com'e' del
resto evidente, il rapporto affettivo deve necessariamente essere preso in
considerazione per entrambi i lati in cui lo stesso viene a strutturarsi.
Non meno importante, poi, è osservare che, se pur le
problematiche dello stato di abbandono debbono essere considerate con rigoroso
riferimento alla situazione del presente (Cass. civ., sez. I, 1° dicembre 2015,
n. 24445) – e così anche quelle legate ai rapporti affettivi – non si può certo
trascurare che il presente è, o comunque ben può essere (pure in relazione
all'età maturata dal minore), frutto diretto del rapporto passato, con tutte le
connotazioni e le dinamiche che via via sono venute a succedersi.
Ciò posto, è ancora da rimarcare che l'ascolto del minore
costituisce una delle modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo
diritto fondamentale sia a essere informato, sia pure a esprimere le proprie
opinioni – come anche, è il caso di sottolineare, i propri sentimenti e bisogni
– nei procedimenti che lo concernono, nonché elemento di primaria importanza
per la valutazione del suo interesse (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n.
12018; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129; per l'espresso rilievo che
valutazione del prevalente interesse del minore resta estranea agli
"intendimenti dei genitori", cfr. Cass. civ., sez. I. 29 marzo 2011,
n. 7115).
È fermo orientamento della Suprema corte, d'altra parte, che – nel bilanciamento con quello dei genitori (o di uno dei genitori) – l'interesse del minore è destinato a prevalere (Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2013, n. 18538; Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2014, n. 11758).
Nel sistema vigente, la dichiarazione di adottabilità costituisce un'"extrema ratio" (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22589): nel senso che la situazione concreta non consente nell'interesse appunto del minore una scelta diversa (anche in esito ai tentativi di "recupero" che nei fatti siano stati esperiti: Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2018, n. 16357); per il rilievo che l'"adozione legittimante è l'extrema ratio cui si deve pervenire" quando si constata che un perdurante legame coi genitori biologici "genera un forte pregiudizio" al minore in assoluto, come pure alla luce di una valutazione, complessiva e bilanciata, del diritto a non essere danneggiato nello sviluppo della propria personalità individuale con quello a non allontanarsi dal nucleo originario (v. in particolare Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3643).
Riferimenti Normativi: