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Diritto civile

Persone e Famiglia

22 | 11 | 2021

La dichiarazione di adottabilità quale «extrema ratio» e l’importanza dell’ascolto del minore

Giovanna Spirito

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35838 del 22 novembre 2021, è tornata sul concetto di stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale presupposto ricorre allorquando i genitori, e le figure vicariali previste dalla legge, non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e per la formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice del merito (Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11171).

Ora, è importante notare che – in punto di rapporti affettivi – la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, ma pure (se non soprattutto, nel ricorrere di determinate circostanze) nel riflesso del rapporto genitoriale che la specifica fattispecie presenta all'esame: nel senso e nella prospettiva, per meglio dire, dell'interrelazione concretamente in essere tra genitore e minore. Com'e' del resto evidente, il rapporto affettivo deve necessariamente essere preso in considerazione per entrambi i lati in cui lo stesso viene a strutturarsi.

Non meno importante, poi, è osservare che, se pur le problematiche dello stato di abbandono debbono essere considerate con rigoroso riferimento alla situazione del presente (Cass. civ., sez. I, 1° dicembre 2015, n. 24445) – e così anche quelle legate ai rapporti affettivi – non si può certo trascurare che il presente è, o comunque ben può essere (pure in relazione all'età maturata dal minore), frutto diretto del rapporto passato, con tutte le connotazioni e le dinamiche che via via sono venute a succedersi.

Ciò posto, è ancora da rimarcare che l'ascolto del minore costituisce una delle modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale sia a essere informato, sia pure a esprimere le proprie opinioni – come anche, è il caso di sottolineare, i propri sentimenti e bisogni – nei procedimenti che lo concernono, nonché elemento di primaria importanza per la valutazione del suo interesse (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n. 12018; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129; per l'espresso rilievo che valutazione del prevalente interesse del minore resta estranea agli "intendimenti dei genitori", cfr. Cass. civ., sez. I. 29 marzo 2011, n. 7115).

È fermo orientamento della Suprema corte, d'altra parte, che – nel bilanciamento con quello dei genitori (o di uno dei genitori) – l'interesse del minore è destinato a prevalere (Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2013, n. 18538; Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2014, n. 11758).

Nel sistema vigente, la dichiarazione di adottabilità costituisce un'"extrema ratio" (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22589): nel senso che la situazione concreta non consente nell'interesse appunto del minore una scelta diversa (anche in esito ai tentativi di "recupero" che nei fatti siano stati esperiti: Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2018, n. 16357); per il rilievo che l'"adozione legittimante è l'extrema ratio cui si deve pervenire" quando si constata che un perdurante legame coi genitori biologici "genera un forte pregiudizio" al minore in assoluto, come pure alla luce di una valutazione, complessiva e bilanciata, del diritto a non essere danneggiato nello sviluppo della propria personalità individuale con quello a non allontanarsi dal nucleo originario (v. in particolare Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3643).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, L. 4 maggio 1983, n. 184
  • Art. 8, L. 4 maggio 1983, n. 184