Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
28 | 05 | 2021
Il “DASPO” si applica anche quando i fenomeni di violenza o minaccia si siano verificati nel corso dell’allenamento
Cristina Tonola
La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 28
maggio 2021, n. 4123, è intervenuta sulla questione della applicabilità del
c.d. “DASPO” alle ipotesi in cui i fenomeni di violenza o di minaccia si
verifichino non già in occasione di una manifestazione sportiva, bensì nel
corso di un allenamento, non essendo chiaro se quest’ultimo possa essere
ricondotto nell’alveo dell’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401.
Quest’ultima disposizione, ponendo il divieto di accedere
alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.), ha inteso attribuire al questore un potere
interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o, comunque, tale da porre
in pericolo la sicurezza pubblica.
La norma, in particolare, prevede che, nei confronti delle
persone che risultano “denunciate o condannate” per taluni reati, “ovvero per
aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato,
inneggiato o indotto alla violenza”, il questore può disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente
indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
La disposizione, mentre nella prima parte individua i
presupposti per la sua applicazione con richiamo nominativo a singole ipotesi
di reato che, ove ascritte, anche con sola denuncia, rendono possibile, nel
prudente apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’adozione dell’inibitoria
di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizione sportive, nella seconda
parte assume a riferimento una serie di comportamenti afferenti all’aver “preso
parte attiva a episodi di violenza” o all’aver “incitato, inneggiato o indotto
alla violenza” in occasione o a causa di manifestazioni sportive, in presenza
delle quali può essere adottata la misura di prevenzione, onde scongiurare il
ripetersi di detti episodi in danno del regolare svolgimento delle
manifestazioni sportive e con pericolo dell’ordine, della sicurezza e della
stessa incolumità pubblica nei luoghi in cui le competizioni hanno luogo (Cons.
Stato., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2572).
Si tratta, cioè, di una misura restrittiva della libertà di
circolazione che presuppone una relazione con eventi sportivi, in quanto
diretta a eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma
quella che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito
specifico: presupposto della misura di polizia in questione è aver preso parte
attiva a episodi di violenza su persone o cose, in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
L’art. 6, L. 401/89 indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa. Detto altrimenti, si ritiene legittima l’imposizione da parte del questore di un provvedimento di “DASPO” anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2016, n. 1767; Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1297; Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2020, n. 6235).
Sulla scorta di quanto esposto, il Consiglio di Stato ha affermato che gli episodi verificatisi durante l'allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (come definite dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in L. 19 ottobre 2001, n. 377), in quanto strettamente collegati con le “manifestazioni sportive” secondo un rapporto di diretta causalità, non possono sfuggire alla sanzione del “DASPO”.
Riferimenti Normativi: