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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

28 | 05 | 2021

Il “DASPO” si applica anche quando i fenomeni di violenza o minaccia si siano verificati nel corso dell’allenamento

Cristina Tonola

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 maggio 2021, n. 4123, è intervenuta sulla questione della applicabilità del c.d. “DASPO” alle ipotesi in cui i fenomeni di violenza o di minaccia si verifichino non già in occasione di una manifestazione sportiva, bensì nel corso di un allenamento, non essendo chiaro se quest’ultimo possa essere ricondotto nell’alveo dell’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401.

Quest’ultima disposizione, ponendo il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.), ha inteso attribuire al questore un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o, comunque, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

La norma, in particolare, prevede che, nei confronti delle persone che risultano “denunciate o condannate” per taluni reati, “ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

La disposizione, mentre nella prima parte individua i presupposti per la sua applicazione con richiamo nominativo a singole ipotesi di reato che, ove ascritte, anche con sola denuncia, rendono possibile, nel prudente apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’adozione dell’inibitoria di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizione sportive, nella seconda parte assume a riferimento una serie di comportamenti afferenti all’aver “preso parte attiva a episodi di violenza” o all’aver “incitato, inneggiato o indotto alla violenza” in occasione o a causa di manifestazioni sportive, in presenza delle quali può essere adottata la misura di prevenzione, onde scongiurare il ripetersi di detti episodi in danno del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e con pericolo dell’ordine, della sicurezza e della stessa incolumità pubblica nei luoghi in cui le competizioni hanno luogo (Cons. Stato., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2572).

Si tratta, cioè, di una misura restrittiva della libertà di circolazione che presuppone una relazione con eventi sportivi, in quanto diretta a eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico: presupposto della misura di polizia in questione è aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L’art. 6, L. 401/89 indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa. Detto altrimenti, si ritiene legittima l’imposizione da parte del questore di un provvedimento di “DASPO” anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2016, n. 1767; Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1297; Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2020, n. 6235). 

Sulla scorta di quanto esposto, il Consiglio di Stato ha affermato che gli episodi verificatisi durante l'allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (come definite dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in L. 19 ottobre 2001, n. 377), in quanto strettamente collegati con le “manifestazioni sportive” secondo un rapporto di diretta causalità, non possono sfuggire alla sanzione del “DASPO”.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401