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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

19 | 02 | 2021

La diminuzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato per i reati contravvenzionali

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 6510 del 27 gennaio 2021 (dep. 19 febbraio 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che la L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44, in vigore dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 442, comma 2, c.p.p. nel senso che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è della metà, ha chiarito che costituisce ius receptum il principio che la norma, così novellata, si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

Si tratta di un approdo che conferma le indicazioni ermeneutiche fornite dalle Alte Corti e, segnatamente, dalla Corte Europea dei diritti umani (Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 210 del 2013) che hanno affermato la natura "sostanziale" della disciplina prevista dall'art. 442 c.p.p. nella parte in cui incide sulla determinazione della pena.

Tali indicazioni, poi, sono state recepite e confermate anche dalle Sezioni Unite nella sentenza che ha definito il caso "Ercolano" (sent. n. 18821 del 24 ottobre 2013), secondo cui la norma "disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato (...) deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, p. 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25 Cost., comma 2), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa".

Attenzione però: già in precedenza, con riferimento ad una sentenza di primo grado pronunciata nella vigenza dell'art. 442, comma 2, c.p.p. novellato, per il quale era stata erroneamente applicata per il rito ad un reato contravvenzionale la riduzione di un terzo e non della metà, la Corte di Cassazione ha rilevato che la questione va comunque sollevata nel giudizio di cognizione e, quanto meno, davanti alla Corte di appello investita dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado, non essendo consentito proporla mediante incidente di esecuzione o attivando il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2020, n. 22313).

Nel caso di specie non si verte infatti in ipotesi di pena illegale, non prevista dalla legge per specie o quantità, né ricorre l'errore nel computo aritmetico, quanto una determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale.

In altri termini si tratta di una pena illegittima non emendabile mediante lo strumento attivato dal condannato, che avrebbe dovuto chiederne la corretta commisurazione con gli ordinari mezzi d'impugnazione. 

Sulla scorta di quanto esposto, la Suprema Corte ha così concluso: la riduzione per il rito abbreviato operata in misura di un terzo e non della metà in relazione ad un reato contravvenzionale trova applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017 che l'ha introdotta. Tuttavia, se nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza della nuova legge, l'applicazione della più favorevole riduzione non sia stata chiesta né con i motivi di appello e nemmeno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice, la stessa non potrà essere fatta valere con il successivo ricorso per cassazione non trattandosi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 442 c.p.p.
  • Art. 1, L. 23 giugno 2017, n. 103