Diritto penale
Reati in generale
29 | 01 | 2021
Le Sezioni Unite sulla questione del rapporto tra recidiva qualificata e procedibilità dei delitti menzionati nell’art. 649-bis c.p.
Sonia Grassi
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
3585 del 24 settembre 2020 (dep. 29 gennaio 2021), hanno chiarito che il
riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art.
649-bis c.p., ai fini della procedibilità d’ufficio per i delitti menzionati
nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata,
pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p.
Sul punto si registrava un perdurante contrasto nella
giurisprudenza di legittimità.
Per talune sentenze, infatti, la recidiva, per la sua forte
connotazione "soggettivistica" – che, in quanto tale, non incide sul
fatto-reato e sulla sua gravità oggettiva – non rientra tra le circostanze
aggravanti che rendono procedibile d'ufficio un delitto che, nella sua forma
semplice, è procedibile a querela; la riforma della recidiva attuata con la L. 5
dicembre 2005, n. 251, poi, ha acuito i connotati personalistici della
recidiva, rendendo ancor più peculiare il suo regime così da distinguerlo da
quello delle altre circostanze aggravanti sulle quali si radica la ratio della
procedibilità d'ufficio.
In altre pronunce si dubita, invece, della perdurante
validità di tale principio in rapporto al nuovo art. 649-bis c.p. che fa
espresso riferimento, ai fini della procedibilità d'ufficio di alcuni reati,
alle "circostanze aggravanti ad effetto speciale", categoria in cui
pare debba essere ricompresa la recidiva qualificata dopo la ricca elaborazione
di principi enunciati dalla Corte costituzionale e i plurimi interventi delle
Sezioni unite che hanno dato luogo ad un vero e proprio "diritto
vivente".
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il
riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art.
649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio, per i delitti menzionati
nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata,
pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, commi 2, 3 e 4, c.p.
L'art. 12 delle c.d. Preleggi, infatti, nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell’applicare la legge "non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Costituisce, ormai, un vero e proprio diritto vivente l’affermazione che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato e che la stessa, nella sua espressione "qualificata", è una circostanza aggravante ad effetto speciale. La recidiva, ove ritenuta sussistente dal giudice, rientra, in quanto circostanza aggravante, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dall'art. 69 c.p.: il giudizio di equivalenza o di subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti nell'ambito del giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. non elide la sussistenza della recidiva stessa e gli effetti da essa prodotti ai fini del regime di procedibilità e non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. Quanto alla prospettata problematica inerente alle ricadute negative sulla individuazione del regime di procedibilità legate alla discrezionalità della valutazione giudiziale circa la sussistenza dei presupposti (sostanziali) della recidiva, la Corte ha evidenziato come il giudice delle leggi in più occasioni ha chiarito come la scelta legislativa di escludere l'influenza del giudizio di comparazione tra le circostanze sul regime di procedibilità del reato, operata nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze, non è arbitraria.
La natura della recidiva quale circostanza del reato rende, inoltre, evidente che, in presenza della sua contestazione, il giudice chiamato a valutarne la sussistenza compie un giudizio ontologicamente identico a quello che effettua in rapporto ad altre circostanze del reato e, in quanto investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione.
Riferimenti Normativi: