Diritto penale
Delitti
09 | 02 | 2021
Alle Sezioni Unite la questione se la mera affiliazione ad una associazione mafiosa comporti una responsabilità quale partecipante
Valerio de Gioia
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 5071 del 28 gennaio 2021 (dep. 9 febbraio 2021), ha rimesso alle Sezioni
Unite la questione se la mera affiliazione ad un'associazione a delinquere di
stampo mafioso c.d. storica, nella specie 'Ndrangheta, effettuata secondo il
rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare
un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto
conto della formulazione dell'art. 416-bis c.p. e della struttura del reato
dalla norma previsto.
Sulla questione si fronteggiano due orientamenti
giurisprudenziali, rispetto ai quali sembra difficile trovare una soluzione
compromissoria, idonea a coniugare il rispetto del modello di tipicità formale
del nostro sistema penale con le esigenze di garanzia individuale, connesse
all'applicazione di una fattispecie che si connota per la sua, in una certa
misura, "atipica" o "incompiuta" tipicità.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'affiliazione
a un'associazione di tipo mafioso costituisce fatto idoneo a fondare un
giudizio di responsabilità atteso che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. si
consuma nel momento in cui il soggetto aderisce a una siffatta consorteria,
senza che sia necessario il compimento di specifici e ulteriori atti esecutivi
della condotta illecita programmata.
La fattispecie in esame, infatti, prefigura un reato di
pericolo presunto, con la conseguenza che, per integrare l'offesa all'ordine
pubblico, è sufficiente l'adesione all'associazione di tipo mafioso, che,
postulando la disponibilità incondizionata alle esigenze strategiche della
consorteria, a maggior ragione se ci si riferisce a una "mafia
storica", appare, di per se stessa, idonea ad accrescere le potenzialità operative
e intimidatorie del sodalizio. Il reato di partecipazione ad associazione di
tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte
dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte
dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata
cosicché, per integrare l'offesa all'ordine pubblico, è sufficiente la
dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. "messa a disposizione” (Cass.
pen., sez. V, 3 giugno 2019, n. 27672).
All'orientamento ermeneutico sopra richiamato se ne contrappone
un altro che non ritiene l'affiliazione a un'associazione di tipo mafioso, di
per sé sola, sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti
dell'imputato, richiedendo la prova del compimento di specifici e ulteriori
atti esecutivi della condotta illecita programmata.
Rappresenta in modo esemplare questo orientamento ermeneutico, che ritiene indispensabile, per la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 416-bis c.p., l'acquisizione di elementi concreti e specifici, rivelatori dei suo ruolo attivo nell'associazione di tipo mafioso, il seguente principio di diritto: "ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso" (Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4864).
In questa cornice, il contrasto tra la soluzione interpretativa tendente a ritenere sufficiente la mera affiliazione a un'organizzazione criminale operante secondo il modello prefigurato dall'art. 416-bis c.p. e riconducibile al novero delle "mafie storiche" e la contrapposta opzione ermeneutica tendente a ritenere tale adesione rituale inidonea a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato se non accompagnata da elementi concreti e specifici, rivelatori del ruolo attivo svolto dall'imputato nel sodalizio richiama l'esigenza di assicurare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale su una questione di notevole rilevanza.
Riferimenti Normativi: