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Diritto penale

Delitti

09 | 02 | 2021

Alle Sezioni Unite la questione se la mera affiliazione ad una associazione mafiosa comporti una responsabilità quale partecipante

Valerio de Gioia

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5071 del 28 gennaio 2021 (dep. 9 febbraio 2021), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la mera affiliazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso c.d. storica, nella specie 'Ndrangheta, effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto.

Sulla questione si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali, rispetto ai quali sembra difficile trovare una soluzione compromissoria, idonea a coniugare il rispetto del modello di tipicità formale del nostro sistema penale con le esigenze di garanzia individuale, connesse all'applicazione di una fattispecie che si connota per la sua, in una certa misura, "atipica" o "incompiuta" tipicità.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'affiliazione a un'associazione di tipo mafioso costituisce fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità atteso che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. si consuma nel momento in cui il soggetto aderisce a una siffatta consorteria, senza che sia necessario il compimento di specifici e ulteriori atti esecutivi della condotta illecita programmata.

La fattispecie in esame, infatti, prefigura un reato di pericolo presunto, con la conseguenza che, per integrare l'offesa all'ordine pubblico, è sufficiente l'adesione all'associazione di tipo mafioso, che, postulando la disponibilità incondizionata alle esigenze strategiche della consorteria, a maggior ragione se ci si riferisce a una "mafia storica", appare, di per se stessa, idonea ad accrescere le potenzialità operative e intimidatorie del sodalizio. Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata cosicché, per integrare l'offesa all'ordine pubblico, è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. "messa a disposizione” (Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2019, n. 27672).

All'orientamento ermeneutico sopra richiamato se ne contrappone un altro che non ritiene l'affiliazione a un'associazione di tipo mafioso, di per sé sola, sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, richiedendo la prova del compimento di specifici e ulteriori atti esecutivi della condotta illecita programmata.

Rappresenta in modo esemplare questo orientamento ermeneutico, che ritiene indispensabile, per la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 416-bis c.p., l'acquisizione di elementi concreti e specifici, rivelatori dei suo ruolo attivo nell'associazione di tipo mafioso, il seguente principio di diritto: "ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso" (Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4864). 

In questa cornice, il contrasto tra la soluzione interpretativa tendente a ritenere sufficiente la mera affiliazione a un'organizzazione criminale operante secondo il modello prefigurato dall'art. 416-bis c.p. e riconducibile al novero delle "mafie storiche" e la contrapposta opzione ermeneutica tendente a ritenere tale adesione rituale inidonea a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato se non accompagnata da elementi concreti e specifici, rivelatori del ruolo attivo svolto dall'imputato nel sodalizio richiama l'esigenza di assicurare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale su una questione di notevole rilevanza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416-bis c.p.