Diritto penale
Delitti
24 | 02 | 2021
L'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui nei limiti, però, della prevedibilità
Valerio de Gioia
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
27 gennaio 2021 (dep. 24 febbraio 2021), n. 7094 ha precisato a quali
condizioni il conducente di un’autovettura è responsabile in caso di un
sinistro che veda coinvolto un pedone imprudente.
La stessa sezione, già con sentenza del 3 maggio 2017, n.
38548, ha avuto modo di affermare – in un caso analogo che vedeva il conducente
di un'autovettura imputato per colpa specifica consistita nella violazione
delle norme di circolazione stradale con riferimento alla velocità non adeguata
per il tratto di strada e all’aver omesso di effettuare un tentativo di frenata
ovvero una manovra di emergenza alternativa (sterzata del veicolo) – che il
rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta
colposa.
Pur essendo in quel caso certi i concorrenti profili di colpa
della vittima, i giudici di legittimità hanno ascritto l'evento fatale anche
alla condotta negligente e imprudente del conducente dell’autovettura per
violazione delle generali regole di diligenza e specifiche regole di condotta
stabilite dal codice della strada. L’art. 141, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), del resto, impone al conducente del veicolo di regolare la
velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e
ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni
pericolo per la sicurezza delle persone, assicurato il controllo del proprio veicolo
e il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo
entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; la
stessa disposizione impone di regolare la velocità del veicolo nei tratti di
strada a visibilità limitata, nelle curve, nelle ore notturne, in prossimità
degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino
sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza.
Per un ormai costante orientamento, in tema di circolazione
stradale, il principio di affidamento trova un temperamento nell'opposto
principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del
comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della
prevedibilità.
Peraltro, fin da tempo risalente, vale la regola secondo cui il
conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi,
deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di
prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si
presentino ragionevolmente prevedibili e probabili, in quanto la circostanza
che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino
nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della
circolazione stradale.
In tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento che sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Il conducente del veicolo, concludono i giudizi di legittimità, va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.
Riferimenti Normativi: