Diritto penale
Reati in generale
15 | 02 | 2021
L’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento nei reati colposi omissivi
Valerio de Gioia
La quarta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
5806 del 3 febbraio 2021 (dep. 15 febbraio 2021), è tornata sulla delicata
tematica dell’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento nei
reati colposi omissivi posti in essere nell’esercizio della attività medica.
Agli imputati sono state contestate due diverse condotte
omissive colpose: non aver rimosso, durante l'intervento, la pinza inserita
nell'addome della paziente e non aver eseguito con urgenza l'intervento diretto
alla rimozione di tale ferro.
Secondo i giudici di merito, l’omessa asportazione della
pinza, avvenuta nel corso del primo intervento chirurgico, è stata la
condizione imprescindibile della patologia che ha portato al secondo ricovero e
al decesso della vittima, a prescindere dalla ricostruzione delle due condotte
in termini di progressione causale o di concorso di cause.
Questa conclusione – a detta dei giudici di legittimità –
risulta del tutto condivisibile, considerato, del resto, che la seconda
condotta, oltre ad essere riferita agli stessi imputati, non potrebbe reputarsi
come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, alla luce
dell'orientamento secondo cui, in tema di interruzione del nesso causale, il
concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si
riferisce o all'ipotesi di un processo causale del tutto autonomo da quello
antecedente oppure all'ipotesi di un processo causale non completamente avulso
dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente
atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento
che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa
presupposta.
In ordine all'accertamento del nesso causale nel reato
colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento
non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità
statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta
probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che,
ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa
l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di
credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca
significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Proprio in relazione ai reati colposi omissivi, si è altresì
specificato che il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato,
oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni
scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi
della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso
concreto.
L'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento va condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio ex post, mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull'elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio ex ante, alla stregua delle conoscenze del soggetto agente.
Con l’occasione, la Suprema Corte ha ribadito che la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica: non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato.
Riferimenti Normativi: