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Diritto penale

Reati in generale

15 | 06 | 2021

I presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario delle aziende

Giulia Faillaci

Con sentenza del 13 maggio 2021 (dep. 15 giugno 2021), n. 23330, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34-bis, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). 

L’istituto risponde all’esigenza di promuovere il recupero delle imprese infiltrate in via occasionale dalle organizzazioni criminali, nell'ottica di bilanciare in maniera equilibrata gli interessi che si contrappongono in questa materia: arginare le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, da un lato; salvaguardare la continuità produttiva e gestionale delle imprese, dall’altro.

Si tratta, infatti, di una misura di prevenzione, attivabile d’ufficio o su istanza di parte, che consiste in una “vigilanza prescrittiva” adottata da un commissario giudiziario nominato dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità, senza determinare lo spossessamento gestorio dell’impresa.

La misura, per la sua lieve invasività nell'amministrazione dell’azienda, presuppone un minor grado di pericolosità di infiltrazione mafiosa rispetto alle altre misure patrimoniali – quali il sequestro, la confisca o l’amministrazione giudiziaria – e va adottata, in applicazione di un evidente principio di proporzionalità ordinamentale, quando l'infiltrazione non abbia contaminato in maniera diffusa l'impresa e sia facilmente sterilizzabile.

Ai fini dell’applicabilità della misura è necessario, quindi, il preliminare accertamento da parte del giudice della sussistenza delle condizioni oggettive descritte nella norma di riferimento, quali il grado di assoggettamento dell’attività economica alle condizioni di intimidazione mafiosa, la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nella fattispecie e, soprattutto, la occasionalitàdi tali requisiti (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 46898).

Inoltre, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevataattraverso gli strumenti di controllo previsti dal D.L.vo n. 159/2011, art. 34-bis, commi 2 e 3 (Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2020, n. 1590).

In altre parole, l’analisi delle fonti cognitive disponibili non deve portare, nell'immediato, a riconoscere come sussistente una delle ipotesi tipiche di pericolosità di cui al D.L.vo n. 159/2011, art. 4, a carico del soggetto gestore dell'attività aziendale – posto che, in tal caso, la misura del controllo risulterebbe ictu oculi inadeguata –, ma deve individuare la possibilità di emenda dell'azienda da tale situazione di rischio (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487).

Da ultimo, la Corte rileva che l’accertamento dei presupposti per la concessione della misura di prevenzione risponde a un’ulteriore, inderogabile esigenza.

Va ricordato, infatti, che il controllo giudiziario, ai sensi del comma 6 dell'art. 34-bis, sospende gli effetti derivanti dall’emissione del provvedimento interdittivo del Prefetto, garantendo così la continuità nell’esercizio dell’impresa e la salvaguardia del diritto di libertà dell’iniziativa economica.

Affinché l’istituto non si traduca in un mero espediente per rimuovere gli effetti del provvedimento prefettizio, il tribunale deve quindi vagliare la concreta sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell’accoglimento della richiesta avanzata dal destinatario dell’interdittiva antimafia, e verificare l’idoneità di tale rimedio a scongiurare il pericolo dell'infiltrazione mafiosa. 

Deve, in sostanza, verificare l’effettiva occasionalità dell'assoggettamento dell'attività economica alle condizioni di agevolazioni mafiose e la concreta possibilità di recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 4, D.L.vo.6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
  • Art. 34-bis, D.L.vo.6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)