Diritto processuale penale
Misure cautelari
01 | 03 | 2021
Alle Sezioni Unite la questione della necessità della indicazione specifica, nella misura cautelare del divieto di avvicinamento, dei luoghi oggetto di divieto
Valerio de Gioia
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8077
del 28 gennaio 2021 (dep. 1° marzo 2021), ha rimesso alle Sezioni Unite la
questione se, nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla
persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente
determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto.
Sul punto si registra un perdurante contrasto nella
giurisprudenza di legittimità.
Per talune sentenze, infatti, deve ritenersi legittimo il
provvedimento, reso ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., che obblighi il
destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona, ovunque
questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, allorquando la
condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.
Tale principio – affermato soprattutto dalla giurisprudenza
formatasi sul reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. –, vede
come corollario l'affermazione che la specificazione dei luoghi trova
giustificazione solo quando le modalità della condotta non manifestino un campo
di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della
vita, dovendo invece il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa
persona offesa e non ai luoghi dalla stessa frequentati ove la condotta di cui
si teme la reiterazione si connoti per la persistente e invasiva ricerca di
contatto con la vittima, ovunque questa si trovi. L'imposizione, in tale
situazione, di una predeterminazione dei luoghi comporterebbe, infatti, una
inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della
persona da proteggere, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela
della norma.
Tale opzione interpretativa non sarebbe del resto
contrastante con le previsioni della direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio U.E. n. 2001 del 13 dicembre 2011, in tema di ordine di protezione
Europeo, posto che l'art. 5, lett. c), che contempla il divieto di
avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito, si attaglia
pienamente alla previsione dell'art. 282-ter c.p.p., richiedendo unicamente che
sia definito il perimetro all'interno del quale scatta la protezione.
Non essendo, però, sempre possibile adottare tale
prescrizione, a causa della possibilità che agente del reato e persona offesa
vengano occasionalmente in contatto, risulta ragionevole e anche più garantista
per il soggetto gravato dal divieto, imporre a quest'ultimo di avvicinarsi ai
normali recapiti della vittima e ferma restando la sua libertà di recarsi in
ogni altro luogo, di allontanarsene nel caso in cui incontri, anche
prevedibilmente, la persona da tutelare.
Permane, tuttavia, il contrasto con altre pronunce, centrate
queste ultime in prevalenza sulla diversa figura di reato di maltrattamenti,
sul tema della necessità per il giudice della cautela di indicare i luoghi
abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti a inibitoria.
Secondo tale orientamento ermeneutico, infatti, la specificazione dei luoghi s'impone al fine di consentire al provvedimento di assumere una conformazione completa che ne favorisca l'esecuzione e agevoli il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si intende assicurare. Completezza e specificità del provvedimento costituiscono, inoltre, garanzia del giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, imperniate sulla tutela della vittima e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini.
Secondo la Corte di Cassazione, a parte i condivisibili argomenti che sostengono il primo orientamento e la necessità che la misura sia calibrata sulla situazione di fatto che si intende tutelare, la lettera della legge non offre indicazioni dirimenti circa la correttezza e l'adeguatezza dell'una o dell'altra opzione interpretativa cosicché non resta che rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Riferimenti Normativi: