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Diritto processuale penale

Misure cautelari

01 | 03 | 2021

Alle Sezioni Unite la questione della necessità della indicazione specifica, nella misura cautelare del divieto di avvicinamento, dei luoghi oggetto di divieto

Valerio de Gioia

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8077 del 28 gennaio 2021 (dep. 1° marzo 2021), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto.

Sul punto si registra un perdurante contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Per talune sentenze, infatti, deve ritenersi legittimo il provvedimento, reso ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., che obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, allorquando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.

Tale principio – affermato soprattutto dalla giurisprudenza formatasi sul reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. –, vede come corollario l'affermazione che la specificazione dei luoghi trova giustificazione solo quando le modalità della condotta non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della vita, dovendo invece il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa e non ai luoghi dalla stessa frequentati ove la condotta di cui si teme la reiterazione si connoti per la persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, ovunque questa si trovi. L'imposizione, in tale situazione, di una predeterminazione dei luoghi comporterebbe, infatti, una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona da proteggere, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma.

Tale opzione interpretativa non sarebbe del resto contrastante con le previsioni della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio U.E. n. 2001 del 13 dicembre 2011, in tema di ordine di protezione Europeo, posto che l'art. 5, lett. c), che contempla il divieto di avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito, si attaglia pienamente alla previsione dell'art. 282-ter c.p.p., richiedendo unicamente che sia definito il perimetro all'interno del quale scatta la protezione.

Non essendo, però, sempre possibile adottare tale prescrizione, a causa della possibilità che agente del reato e persona offesa vengano occasionalmente in contatto, risulta ragionevole e anche più garantista per il soggetto gravato dal divieto, imporre a quest'ultimo di avvicinarsi ai normali recapiti della vittima e ferma restando la sua libertà di recarsi in ogni altro luogo, di allontanarsene nel caso in cui incontri, anche prevedibilmente, la persona da tutelare.

Permane, tuttavia, il contrasto con altre pronunce, centrate queste ultime in prevalenza sulla diversa figura di reato di maltrattamenti, sul tema della necessità per il giudice della cautela di indicare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti a inibitoria.

Secondo tale orientamento ermeneutico, infatti, la specificazione dei luoghi s'impone al fine di consentire al provvedimento di assumere una conformazione completa che ne favorisca l'esecuzione e agevoli il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si intende assicurare. Completezza e specificità del provvedimento costituiscono, inoltre, garanzia del giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, imperniate sulla tutela della vittima e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini. 

Secondo la Corte di Cassazione, a parte i condivisibili argomenti che sostengono il primo orientamento e la necessità che la misura sia calibrata sulla situazione di fatto che si intende tutelare, la lettera della legge non offre indicazioni dirimenti circa la correttezza e l'adeguatezza dell'una o dell'altra opzione interpretativa cosicché non resta che rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 282-ter c.p.p.