Diritto processuale penale
Giudizio
15 | 03 | 2021
La sospensione della prescrizione nei confronti dell’imputato irreperibile
Sonia Grassi
Con sentenza n. 9943 del 17 novembre 2020 (dep. 15 marzo
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito la portata
applicativa dell’art. 159, ultimo comma, c.p. introdotto a seguito dell’entrata
in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67 che, all’art. 12, comma 2, prevede
espressamente che: “nel caso di sospensione del procedimento ai sensi
dell’articolo 420-quater cod. proc. pen. la durata della sospensione della
prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma
dell’articolo 161 del presente codice”.
In particolare, l’art. 161 c.p. prevede esclusivamente i
limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto,
ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione in
caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, ossia
il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra
disposizione codicistica, vale a dire, l’art. 157, comma 1, c.p. che, per
effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo
parametra, salva la soglia minima di quattro anni per le contravvenzioni e dei
sei anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni
singolo reato.
La circostanza che il Legislatore abbia inteso fare
riferimento ai soli termini previsti dal co. 2 dell’art. 161 c.p., senza alcun
riferimento al tempo necessario per la prescrizione indicato, invece, all’art.
157, co. 1, c.p. induce, secondo la Corte, a ritenere che l’art. 159, ult. comma,
c.p., debba essere inteso nel senso che il termine prescrizionale possa essere
prolungato solo di un ulteriore quarto del tempo ordinariamente necessario per
la prescrizione del reato o, comunque, solo nelle diverse misure additive
previste dalla citata disposizione in funzione o della tipologia del reato o
del fatto che a carico dell’imputato sia stata ritenuta la recidiva aggravata.
Secondo la Corte non può pertanto trovare accoglimento la
diversa interpretazione secondo la quale, allorché l’art. 159, comma 2, c.p.
prevede che in caso di sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p. la
durata della sospensione della prescrizione non può superare i termini di cui
al secondo comma dell’art. 161 c.p., questi ultimi devono intendersi riferiti
all’intero periodo massimo di prescrizione del reato, cioè il periodo ordinario
maggiorato di un quarto in presenza di uno dei fattori interruttivi elencati
dall’art. 160 c.p. ovvero nella diversa misura a cagione del reato contestato o
della qualifica di recidiva attribuita all’imputato.
Posto che, per effetto di tale interpretazione, si otterrebbe il risultato di differire in misura macroscopica (raddoppiandone letteralmente la durata) il termine prescrizionale applicabile ai singoli reati solo in funzione della circostanza – non determinata da una condotta ascrivibile a una libera scelta dell’imputato posto che, diversamente, si sarebbe potuto procedere in sua assenza ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, c.p.p. – che questi non era stato in grado di partecipare al processo a suo carico rendendo, in tal modo, la sua posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella dell’imputato che abbia assicurato la sua presenza ovvero si sia deliberatamente disinteressato di partecipare al giudizio.
Del resto, già in passato la Corte era pervenuta alla medesima soluzione sostenendo che all’aumento del termine ordinario di prescrizione dovuto alla presenza di fattori interruttivi, deve essere sommato ex art. 420-quater c.p.p. un ulteriore termine in misura non superiore al quarto del termine ordinario.
Riferimenti Normativi: