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Diritto processuale penale

Giudizio

15 | 03 | 2021

La sospensione della prescrizione nei confronti dell’imputato irreperibile

Sonia Grassi

Con sentenza n. 9943 del 17 novembre 2020 (dep. 15 marzo 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito la portata applicativa dell’art. 159, ultimo comma, c.p. introdotto a seguito dell’entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67 che, all’art. 12, comma 2, prevede espressamente che: “nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater cod. proc. pen. la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice”.

In particolare, l’art. 161 c.p. prevede esclusivamente i limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto, ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione in caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, ossia il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra disposizione codicistica, vale a dire, l’art. 157, comma 1, c.p. che, per effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo parametra, salva la soglia minima di quattro anni per le contravvenzioni e dei sei anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni singolo reato.

La circostanza che il Legislatore abbia inteso fare riferimento ai soli termini previsti dal co. 2 dell’art. 161 c.p., senza alcun riferimento al tempo necessario per la prescrizione indicato, invece, all’art. 157, co. 1, c.p. induce, secondo la Corte, a ritenere che l’art. 159, ult. comma, c.p., debba essere inteso nel senso che il termine prescrizionale possa essere prolungato solo di un ulteriore quarto del tempo ordinariamente necessario per la prescrizione del reato o, comunque, solo nelle diverse misure additive previste dalla citata disposizione in funzione o della tipologia del reato o del fatto che a carico dell’imputato sia stata ritenuta la recidiva aggravata.

Secondo la Corte non può pertanto trovare accoglimento la diversa interpretazione secondo la quale, allorché l’art. 159, comma 2, c.p. prevede che in caso di sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p. la durata della sospensione della prescrizione non può superare i termini di cui al secondo comma dell’art. 161 c.p., questi ultimi devono intendersi riferiti all’intero periodo massimo di prescrizione del reato, cioè il periodo ordinario maggiorato di un quarto in presenza di uno dei fattori interruttivi elencati dall’art. 160 c.p. ovvero nella diversa misura a cagione del reato contestato o della qualifica di recidiva attribuita all’imputato.

Posto che, per effetto di tale interpretazione, si otterrebbe il risultato di differire in misura macroscopica (raddoppiandone letteralmente la durata) il termine prescrizionale applicabile ai singoli reati solo in funzione della circostanza – non determinata da una condotta ascrivibile a una libera scelta dell’imputato posto che, diversamente, si sarebbe potuto procedere in sua assenza ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, c.p.p. – che questi non era stato in grado di partecipare al processo a suo carico rendendo, in tal modo, la sua posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella dell’imputato che abbia assicurato la sua presenza ovvero si sia deliberatamente disinteressato di partecipare al giudizio. 

Del resto, già in passato la Corte era pervenuta alla medesima soluzione sostenendo che all’aumento del termine ordinario di prescrizione dovuto alla presenza di fattori interruttivi, deve essere sommato ex art. 420-quater c.p.p. un ulteriore termine in misura non superiore al quarto del termine ordinario.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.
  • Art. 159 c.p.
  • Art. 160 c.p.
  • Art. 161 c.p.
  • Art. 420-bis c.p.p.
  • Art. 420-quater c.p.p.
  • Art. 12, L. 28 aprile 2014, n. 67