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Diritto civile

10 | 11 | 2021

Danno da perdita del rapporto parentale: in sede di liquidazione il giudice non deve applicare le tabelle milanesi

Cristina Tonola

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33005 del 10 novembre 2021, ha chiarito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

La Cassazione ha, così, inteso dare seguito all’orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579) formatosi in materia di liquidazione del danno parentale secondo cui soltanto una tabella basata sul sistema a punti è in grado di garantire uniformità, prevedendo la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

In generale, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza. La giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), al riguardo, ha riconosciuto che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Attraverso il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico, la tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie. L'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ha comportato l'integrazione della violazione dell'art. 1226 c.c., per la corrispondenza del precipitato tabellare delle prassi giurisprudenziali, elaborato da quell'ufficio giudiziario, alla corretta interpretazione della clausola di valutazione equitativa del danno.

La tabella milanese, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita a individuare un tetto minimo e un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza. L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzazione quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo e un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.

Pertanto, nella liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, il giudice deve fare applicazione non delle tabelle milanesi, che restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione di tale specie di danno, bensì di altre tabelle che rispondano ai citati requisiti indicati dalla giurisprudenza, e cioè: 1) adozione del criterio “a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.

Tale soluzione si colloca, peraltro, in una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella unica nazionale di cui all’art. 138, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire, salvaguardando, nei limiti previsti da tale norma, il bilanciamento con le esigenze del caso concreto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1226 c.c.
  • Art. 138, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)