Diritto civile
10 | 11 | 2021
Danno da perdita del rapporto parentale: in sede di liquidazione il giudice non deve applicare le tabelle milanesi
Cristina Tonola
La
terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33005 del 10
novembre 2021, ha chiarito che, al fine di garantire non solo un'adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di
giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale
deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che
preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio
del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di
fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della
vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata
motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
La
Cassazione ha, così, inteso dare seguito all’orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579) formatosi in materia di
liquidazione del danno parentale secondo cui soltanto una tabella basata sul
sistema a punti è in grado di garantire uniformità, prevedendo la possibilità
di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione.
In
generale, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano
la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di
valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.. La conversione
della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di
fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e
prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di
eguaglianza. La giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408),
al riguardo, ha riconosciuto che garantisce tale uniformità di trattamento il
riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano,
essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non
sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Attraverso
il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di
danno biologico, la tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, per astrazione
dalle sentenze di merito monitorate, definisce un complesso di caselle entro le
quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della
fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie. L'omessa
o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ha comportato
l'integrazione della violazione dell'art. 1226 c.c., per la corrispondenza del
precipitato tabellare delle prassi giurisprudenziali, elaborato da
quell'ufficio giudiziario, alla corretta interpretazione della clausola di
valutazione equitativa del danno.
La
tabella milanese, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la
tecnica del punto, ma si limita a individuare un tetto minimo e un tetto
massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza.
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una
perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e
non una forma di concretizzazione tipizzazione quale è la tabella basata sul
sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione
giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato,
viene indicato soltanto un minimo e un massimo. In definitiva si tratta ancora
di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in
modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così
concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa
dovrebbe invece essere connaturato.
Pertanto, nella liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, il giudice deve fare applicazione non delle tabelle milanesi, che restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione di tale specie di danno, bensì di altre tabelle che rispondano ai citati requisiti indicati dalla giurisprudenza, e cioè: 1) adozione del criterio “a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.
Tale soluzione si colloca, peraltro, in una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella unica nazionale di cui all’art. 138, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire, salvaguardando, nei limiti previsti da tale norma, il bilanciamento con le esigenze del caso concreto.
Riferimenti Normativi: