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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

20 | 04 | 2021

Le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato in caso di “patteggiamento”

Giacomo Zurlo

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14696 del 14 aprile 2021 (dep. 20 aprile 2021), ha affrontato la delicata tematica dell’applicabilità delle sanzioni interdittive previste dal D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità da reato delle persone giuridiche), nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, giungendo alla conclusione secondo cui tali sanzioni non possano essere applicate autonomamente dal giudice in violazione dell’accordo processuale raggiunto dalle parti medesime.

Secondo la Corte va condiviso il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni "principali" e non "accessorie", cosicché, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo e alla durata delle stesse non potendo essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo (Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2016, n. 45472).

La natura di sanzioni "principali" e non "accessorie" delle sanzioni interdittive, in particolare, è desumibile dall’art. 14 del D.L.vo n. 231 del 2001 che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie quanto all'individuazione dei criteri per la loro determinazione nel tipo e nella durata, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Nel caso di "patteggiamento", dunque, appare evidente che l'applicazione delle sanzioni interdittive possa essere consentita solo all'esito di un espresso accordo processuale intervenuto tra le parti, mediante il quale vengano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione ex art. 9, comma 2, D. L.vo cit., in concreto da applicarsi.

Del resto, evidenzia la Suprema Corte, il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell’accordo ed incide sul consenso prestato; se le suddette sanzioni non sono oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti (anche in ordine al tipo e alla durata delle stesse), dunque, il giudice non può applicarle in violazione dell’accordo medesimo.

Dopo aver analizzato le diverse tipologie di sanzioni interdittive previste come conseguenza degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire che il giudice, nel caso in cui ritenga di dover procedere allo loro applicazione, deve congruamente motivare tale scelta. Dalla disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, è possibile evincere l’esclusione di ogni tipo di automatismo nell’applicazione delle sanzioni interdittive, dovendosi effettuare la relativa scelta in ossequio dei criteri fissati (per la commisurazione della sanzione pecuniaria) dall’art. 11 del decreto.

Peraltro, secondo quanto previsto dall’art. 14, D.L.vo cit., il giudice deve, sempre fornendo idonea motivazione, operare una scelta tra le possibili sanzioni interdittive, determinandone il tipo e la relativa durata, senza poter quindi procedere ad una loro indiscriminata applicazione; la decisione non può che essere presa mediante un percorso logico e argomentativo che egli è tenuto a rappresentare, sia pur succintamente, nella motivazione del provvedimento applicativo della sanzione interdittiva. 

L’organo giudicante, conclude la Corte, deve necessariamente esplicare in base a quali criteri e nella ricorrenza di quali presupposti ha ritenuto necessario disporre l’applicazione della sanzione – o anche di più sanzioni – ex art. 9, comma 2, D.L.vo cit., rappresentando, altresì, le modalità attraverso le quali è pervenuto alla scelta del tipo e della durata della sanzione interdittiva comminata nel caso di specie.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 444 c.p.p.
  • Art. 9, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231
  • Art. 14, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231