Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
08 | 07 | 2021
La sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale
Cristina Tonola
La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5205 dell'8 luglio 2021 è
intervenuta in materia di pubblico impiego, chiarendo la portata e i
presupposti della sospensione cautelare facoltativa al servizio del dipendente
pubblico sottoposto a procedimento penale.
Ai
sensi dell'art. 91, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’impiegato pubblico “sottoposto
a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia
particolarmente grave, sospeso dal servizio”.
La
sospensione facoltativa prevista dalla disposizione ora richiamata, in antitesi
a quella obbligatoria parimenti riservata dalla medesima disposizione alle
ipotesi di sottoposizione dell’impiegato ad una misura cautelare custodiale,
demanda all’amministrazione di valutare la gravità del reato.
Il
limite di questa valutazione discrezionale è insito nel fatto che, per un verso,
compete in via esclusiva all’autorità giudiziaria penale accertare la
fondatezza dell’accusa e. per altro verso, nella funzione dichiaratamente
cautelare della sospensione dall’impiegato dal servizio (Cons. Stato, Ad.
Plen., 28 febbraio 2002, n. 2).
Tale
duplice ordine di limiti comporta che all’amministrazione non può essere
chiesto di formulare una prognosi sull’esito del giudizio penale sulla base del
quadro probatorio emergente dal procedimento penale: ciò, infatti,
comporterebbe una sovrapposizione rispetto alle competenze dell’autorità
giurisdizionale preposta (cfr. al riguardo Corte cost. 3 giugno 1999, n. 206);
è, invece, compito dell’amministrazione unicamente quello di valutare se in
ragione delle imputazioni penali nei confronti del proprio dipendente vi sia il
rischio che l’attività amministrativa possa essere inquinata e se pertanto sia
opportuno, anche a tutela dell’immagine dell’amministrazione, allontanare
temporaneamente il dipendente dal servizio (Corte cost., 206/1999, cit.).
Il
corollario ricavabile dalla scissione tra il piano penale e quello inerente al
rapporto di impiego con l’amministrazione consiste nell’irrilevanza dell’esito
del giudizio sulle imputazioni penali sul distinto profilo delle valutazioni
che presiedono all’opportunità di sospendere il dipendente imputato ai sensi
del citato art. 91.
Alla luce di tali considerazioni, si evince che non vale a connotare di illegittimità il provvedimento di sospensione facoltativa l’assoluzione riportata dal dipendente all’esito del giudizio penale, anche in chiave di pretesa conferma postuma dell’originaria inconsistenza degli indizi di colpevolezza emergenti nella fase delle indagini preliminari. Ai fini della valutazione cautelare di sua esclusiva competenza l’amministrazione è invece tenuta unicamente ad apprezzare la “natura del reato”, secondo la lettera della norma in esame, e quindi a considerare se in relazione al titolo astratto ed ai fatti contestati al proprio dipendente il reato sia “particolarmente grave”, ovvero tale da esigere l’allontanamento dal servizio di quest’ultimo, per salvaguardare il corretto esercizio della funzione pubblica rispetto al rischio di un suo sviamento, oltre che l’immagine e il prestigio dell’amministrazione stessa.
Si deve pertanto escludere – concludono i giudici amministrativi – che l’illegittimità della sospensione dal servizio possa essere desunta dal compendio probatorio esistente al momento dell’adozione del provvedimento. Peraltro, il dipendente pubblico che, all’esito del giudizio, risulti ingiustamente imputato, per avere riportato l’assoluzione nel merito delle imputazioni contro di lui formulate, è comunque tutelato sul piano giuridico economico, attraverso l’istituto della ricostruzione della carriera. Il “rischio dell’accusa infondata” così riversato a carico dell’amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 febbraio 2002, n. 2) vale a confermare che, rispetto al profilo del merito dell’accusa, resta autonomo e distinto quello di carattere esclusivamente cautelare su cui si fonda l’istituto della sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 91, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nell’ambito del quale ha invece rilievo la condotta oggetto di imputazione e il titolo astratto di reato contestato al dipendente.
Riferimenti Normativi: