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Diritto amministrativo

Organizzazione amministrativa

02 | 07 | 2021

Il consulente chimico di porto: nozione e funzioni

Emiliano Chioffi

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 2 luglio 2021, n. 639, è intervenuta sulla possibilità per le Autorità marittime e portuali di avvalersi della consulenza del chimico nell’espletamento delle funzioni relative alla sicurezza dei porti e delle rade connesse alle operazioni di carico e scarico dalle navi con merci pericolose e il relativo trasbordo, deposito e movimentazione.

Non esiste, a livello primario, una definizione normativa del “consulente chimico di porto”.

L’art. 68, R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (“vigilanza sull'esercizio di attività nei porti”) si limita a precisare che “coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto” e che “il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette”.

Nella prassi si parla di consulenti chimici o di periti chimici di porto, ma senza che tali definizioni siano state mai ancorate a professioni specifiche o al possesso dell’iscrizione a specifici albi professionali.

Solo con il D.M. 22 luglio 1991 (“norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”) è stato fatto formale riferimento alla figura del “consulente chimico di porto”, ma fornendone la semplice, generica definizione che segue: “1.25 Consulente chimico di porto: il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del R. D. 30 marzo 1942, n. 327”.

Anche nel D.L.vo 27 luglio 1999, n. 272 (“adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”) si fa riferimento – per la prima volta, a livello primario - al “consulente chimico di porto”, ma senza alcuna indicazione in ordine agli specifici requisiti professionali che il medesimo deve possedere (non diversamente, nel D.M. del 31 ottobre 2007 viene utilizzata, nella Sezione 1, n. 1.25, la stessa definizione contenuta nel D.M. 22 luglio 1991: “Consulente chimico di porto - il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327”).

In assenza di una certa definizione giuridica di tale figura professionale non resta che analizzare l’attività effettivamente svolta dagli stessi nell’ambito del demanio portuale per rilevarne la valenza pubblica o meno.

L'art. 22, D.L.vo 27 luglio 1999, n. 272 prevede che l'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.

Ulteriori compiti vengono affidati con il D.L.vo, 27 luglio 1999, n. 271, concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.

L’attività svolta dai consulenti chimici di porto, anche a seguito dell’emanazione dei suddetti decreti, ha assunto una crescente rilevanza in considerazione della vigente normativa in materia di merci pericolose finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e di chi nel porto vi lavora o vi transita. 

È, pertanto, legittimo – concludono i giudici amministrativi – che le Autorità marittime e portuali si avvalgano della consulenza del chimico nell'espletamento delle funzioni relative alla sicurezza dei porti e delle rade connesse alle operazioni di carico, scarico dalle navi con merci pericolose ed al relativo trasbordo, deposito e movimentazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 68, R.D. 30 marzo 1942, n. 327
  • L. 31 dicembre 1998, n. 485
  • D.L.vo 27 luglio 1999, n. 271
  • Art. 22, D.L.vo 27 luglio 1999, n. 272