Diritto amministrativo
Organizzazione amministrativa
02 | 07 | 2021
Il consulente chimico di porto: nozione e funzioni
Emiliano Chioffi
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza
del 2 luglio 2021, n. 639, è intervenuta sulla possibilità per le Autorità
marittime e portuali di avvalersi della consulenza del chimico
nell’espletamento delle funzioni relative alla sicurezza dei porti e delle rade
connesse alle operazioni di carico e scarico dalle navi con merci pericolose e
il relativo trasbordo, deposito e movimentazione.
Non
esiste, a livello primario, una definizione normativa del “consulente chimico
di porto”.
L’art.
68, R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (“vigilanza sull'esercizio di attività nei
porti”) si limita a precisare che “coloro che esercitano un'attività
nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono
soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del
porto” e che “il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a
numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le
attività predette”.
Nella
prassi si parla di consulenti chimici o di periti chimici di porto, ma senza
che tali definizioni siano state mai ancorate a professioni specifiche o al
possesso dell’iscrizione a specifici albi professionali.
Solo
con il D.M. 22 luglio 1991 (“norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla
rinfusa di carichi solidi”) è stato fatto formale riferimento alla figura del
“consulente chimico di porto”, ma fornendone la semplice, generica definizione
che segue: “1.25 Consulente chimico di porto: il consulente iscritto nel
registro di cui all'articolo 68 del R. D. 30 marzo 1942, n. 327”.
Anche
nel D.L.vo 27 luglio 1999, n. 272 (“adeguamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali,
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi
in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”) si fa
riferimento – per la prima volta, a livello primario - al “consulente chimico
di porto”, ma senza alcuna indicazione in ordine agli specifici requisiti
professionali che il medesimo deve possedere (non diversamente, nel D.M. del 31
ottobre 2007 viene utilizzata, nella Sezione 1, n. 1.25, la stessa definizione
contenuta nel D.M. 22 luglio 1991: “Consulente chimico di porto - il consulente
iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327”).
In
assenza di una certa definizione giuridica di tale figura professionale non
resta che analizzare l’attività effettivamente svolta dagli stessi nell’ambito
del demanio portuale per rilevarne la valenza pubblica o meno.
L'art.
22, D.L.vo 27 luglio 1999, n. 272 prevede che l'Autorità, sentita l'azienda
unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità
relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa
di imbarco o di deflusso.
Ulteriori
compiti vengono affidati con il D.L.vo, 27 luglio 1999, n. 271, concernente
l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31
dicembre 1998, n. 485.
L’attività svolta dai consulenti chimici di porto, anche a seguito dell’emanazione dei suddetti decreti, ha assunto una crescente rilevanza in considerazione della vigente normativa in materia di merci pericolose finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e di chi nel porto vi lavora o vi transita.
È, pertanto, legittimo – concludono i giudici amministrativi – che le Autorità marittime e portuali si avvalgano della consulenza del chimico nell'espletamento delle funzioni relative alla sicurezza dei porti e delle rade connesse alle operazioni di carico, scarico dalle navi con merci pericolose ed al relativo trasbordo, deposito e movimentazione.
Riferimenti Normativi: