Diritto processuale penale
Atti
09 | 11 | 2021
La dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale nella legislazione d'emergenza da Covid-19
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 40540 del 28 ottobre 2021 (dep. 9 novembre 2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali relativamente alla normativa emergenziale in materia di deposito di atti, documenti e istanze comunque denominati.
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - nel testo seguito all’approvazione della legge di conversione, stabilisce, all’art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.
In particolare, è stato previsto, tra l’altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le “ulteriori modalità di invio” e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4).
La Iegge di conversione ha aggiunto, tra l’altro, all’art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale.
Più precisamente, l’art. 24, comma 6-ter citato stabilisce che l’impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l’applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all‘art. 582, comma 2, c.p.p. (e cioè le specifiche possibilità di deposito “materiale“ dell’impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).
In tale contesto di disciplina il legislatore, all’art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità dell’impugnazione, relative alI’impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall‘art. 591 c.p.p., fatte espressamente salve. Secondo tale disposizione l’atto di impugnazione presentato in via telematica è inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis, non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all‘art. 309 c.p.p., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4.
Riferimenti Normativi: