Diritto penale
Delitti
07 | 06 | 2021
L’avvocato risponde del reato di patrocinio infedele anche in caso di perdita di chanche processuale del cliente
Giulia Faillaci
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
22239 del 3 giugno 2021 (dep. 7 giugno 2021), ha affrontato la questione
relativa alla configurabilità del reato di patrocinio infedele di cui all’art.
380 c.p. in caso di “perdita di chance processuale” subita dal cliente.
La norma punisce il patrocinatore o il consulente tecnico
che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca un nocumento agli
interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi
all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.
Affinché possa essere integrato il reato di infedele
patrocinio è necessaria: da un lato, la dolosa violazione dei doveri
professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita;
dall’altro, la verificazione dell’evento del reato, costituito dal nocumento
agli interessi del cliente, quale diretta conseguenza della condotta infedele.
Il delitto di patrocinio infedele, come peraltro affermato
più di recente dalla Suprema Corte, non è integrato dalla sola violazione dei
doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli
interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di
risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli,
ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino
o impediscano la prosecuzione (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 8617).
La Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento,
ormai saldamente consolidato (Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2017, n. 22978),
in virtù del quale, ai fini dell’integrazione della fattispecie, il
“nocumento”non deve essere inteso come vero e proprio danno patrimoniale, ma
deve riferirsi, più in generale, al mancato conseguimento dei vantaggi, di
ordine anche solo morale, che sarebbero potuti conseguire al corretto esercizio
del patrocinio legale.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ravvisato il
reato nella condotta dell’avvocato che, pur non essendo iscritto all’albo dei
difensori abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori, aveva predisposto un
ricorso per cassazione, consegnandone una copia alla propria cliente, e
assicurando la stessa circa la possibilità di essere rappresentata in giudizio
da un collega, in realtà mai realmente officiato.
La Suprema Corte, confermando le conclusioni della Corte
d’appello, ha ravvisato la responsabilità dell’imputato per essersi lo stesso reso
infedele ai suoi doveri professionali, e per aver, con tale condotta, recato nocumento
agli interessi della propria cliente, non consentendole di esser difesa, nel
miglior modo possibile, nel grado finale del giudizio.
In merito a quest’ultimo profilo, inoltre, si è precisato che
non è necessario che la parte assistita provi di aver subito un danno
patrimoniale: ciò che rileva è, infatti, la perdita della possibilità di essere
adeguatamente difesa nel giudizio di legittimità, di interloquire efficacemente
con la Cassazione mediante la presentazione di adeguate memorie e, quindi, di
esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, indipendentemente
dall’esito ottenuto nei precedenti giudizi di merito.
Rileva, in altre parole, la “perdita della chance processuale” subita dalla cliente a causa del comportamento dolosamente irrispettoso dei doveri professionali da parte dell’avvocato.
Quindi, hanno concluso i giudici di legittimità, ai fini dell'integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele, è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale.
Riferimenti Normativi: