libero accesso

Diritto penale

Delitti

07 | 06 | 2021

L’avvocato risponde del reato di patrocinio infedele anche in caso di perdita di chanche processuale del cliente

Giulia Faillaci

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22239 del 3 giugno 2021 (dep. 7 giugno 2021), ha affrontato la questione relativa alla configurabilità del reato di patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p. in caso di “perdita di chance processuale” subita dal cliente.

La norma punisce il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca un nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.

Affinché possa essere integrato il reato di infedele patrocinio è necessaria: da un lato, la dolosa violazione dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita; dall’altro, la verificazione dell’evento del reato, costituito dal nocumento agli interessi del cliente, quale diretta conseguenza della condotta infedele.

Il delitto di patrocinio infedele, come peraltro affermato più di recente dalla Suprema Corte, non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 8617).

La Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento, ormai saldamente consolidato (Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2017, n. 22978), in virtù del quale, ai fini dell’integrazione della fattispecie, il “nocumento”non deve essere inteso come vero e proprio danno patrimoniale, ma deve riferirsi, più in generale, al mancato conseguimento dei vantaggi, di ordine anche solo morale, che sarebbero potuti conseguire al corretto esercizio del patrocinio legale.

In particolare, i giudici di secondo grado avevano ravvisato il reato nella condotta dell’avvocato che, pur non essendo iscritto all’albo dei difensori abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori, aveva predisposto un ricorso per cassazione, consegnandone una copia alla propria cliente, e assicurando la stessa circa la possibilità di essere rappresentata in giudizio da un collega, in realtà mai realmente officiato.

La Suprema Corte, confermando le conclusioni della Corte d’appello, ha ravvisato la responsabilità dell’imputato per essersi lo stesso reso infedele ai suoi doveri professionali, e per aver, con tale condotta, recato nocumento agli interessi della propria cliente, non consentendole di esser difesa, nel miglior modo possibile, nel grado finale del giudizio.

In merito a quest’ultimo profilo, inoltre, si è precisato che non è necessario che la parte assistita provi di aver subito un danno patrimoniale: ciò che rileva è, infatti, la perdita della possibilità di essere adeguatamente difesa nel giudizio di legittimità, di interloquire efficacemente con la Cassazione mediante la presentazione di adeguate memorie e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, indipendentemente dall’esito ottenuto nei precedenti giudizi di merito.

Rileva, in altre parole, la “perdita della chance processuale” subita dalla cliente a causa del comportamento dolosamente irrispettoso dei doveri professionali da parte dell’avvocato. 

Quindi, hanno concluso i giudici di legittimità, ai fini dell'integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele, è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 380 c.p.