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Diritto penale

Delitti

04 | 03 | 2021

La rivelazione dei dati contenuti nel sistema informatico interforze CED-SDI

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 8911 del 4 febbraio 2021 (dep. 4 marzo 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione di quanto risulti dallo S.D.I. – sistema informatico interforze CED-SDI, che contiene la banca dati di tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia nel corso di attività amministrative e di prevenzione o repressione dei reati – al di fuori di qualunque autorizzazione e per soddisfare la richiesta informale di un privato cittadino interessato, costituisce "notizia di ufficio” che deve rimanere segreta agli effetti dell’art. 326 c.p..

Dopo aver premesso che il vincolo di segretezza sui dati contenuti nel sistema informatico interforze CED-SDI trova fondamento nell’art. 8, L. 1° aprile 1981, n. 121, i giudici hanno  ricordato che il Centro Elaborazione Dati (CED) è stato istituito con la norma richiamata a fini di coordinamento della raccolta, classificazione, analisi e valutazione delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità (D.L.vo 18 maggio 2018, n. 51, art. 1, comma 1).

I dati previsti dall'art. 6, lett. a), e art. 7, della stessa legge (in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, risultanti da documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-ter c.p.p., o da indagini di polizia), sono custoditi nel Sistema D'Indagine (SDI) e messi a disposizione delle Forze di Polizia.

L'esclusiva destinazione della banca dati alle forze di polizia rende il sistema "chiuso", accessibile soltanto da postazioni di lavoro certificate che consentono l'acquisizione delle informazioni in sede locale utilizzando una rete intranet, esclusivamente da parte di persone debitamente autorizzate dal Funzionario/Ufficiale Responsabile, e previa abilitazione di un apposito profilo, diversificato a seconda delle informazioni che il personale deve conoscere, in ragione delle mansioni da svolgere, avuto riguardo anche all'incarico ricoperto.

L'ermeneusi letterale dell'enunciato normativo esclude ex se, in linea generale, che sia consentita la comunicazione informale di quanto risulta dalla banca dati, anche laddove la richiesta pervenga dal diretto interessato, che non è titolare di un diritto incondizionato a ricevere informazioni, se non nei limiti e con le forme previste dalla legge: ai sensi del D.L.vo 18 maggio 2018 n. 51, art. 10, con particolare riguardo al sistema di trattamento dei dati personali e in adempimento di quanto previsto dalla L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 10, comma 3, e dal D.L.vo 18 maggio 2018, n. 51, art. 48, di attuazione della Direttiva UE 2016/680, relativo alla protezione dati di persone fisiche nei trattamenti di dati personali per finalità di polizia, gli interessati possono inoltrare una richiesta scritta relativa al trattamento dei loro dati personali, eventualmente presenti nel predetto CED. 

I dati personali presenti nel CED possono essere comunicati alle sole persone cui si riferiscono, o al loro rappresentante legale designato con apposita delega, e sono accessibili solo ai soggetti indicati da specifiche norme di legge. La legge riserva, dunque, esclusivamente alle Forze di polizia la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nella banca dati, previa formale richiesta, salvi gli atti di indagine compiuti dall'autorità amministrativa nella funzione di polizia giudiziaria, che sono soggetti a segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., e, conseguentemente, sottratti all'accesso. Da ciò discende, concludono i giudici di legittimità, che solo le Forze di polizia possono fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre che l'interessato ne abbia fatto espressa richiesta e previa autorizzazione alla relativa comunicazione, con la conseguenza per cui fino al rilascio di siffatta autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6, L. 1° aprile 1981, n. 121
  • Art. 7, L. 1° aprile 1981, n. 121
  • Art. 8, L. 1° aprile 1981, n. 121
  • Art. 1, D.L.vo 18 maggio 2018, n. 51
  • Art. 326 c.p.
  • Art. 329 c.p.