Diritto penale
Reati in generale
26 | 02 | 2021
I criteri per la determinazione della pena nel caso di delitto circostanziato tentato
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 7557 del 25 febbraio 2021 (dep. 26 febbraio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato i criteri
da seguire per la determinazione della pena nell’ipotesi di delitto circostanziato
tentato.
Nel caso di specie, il primo giudice, ritenuta la sussistenza
di due circostanze aggravanti speciali (la crudeltà e il rapporto di coniugio)
e due circostanze aggravanti comuni (abuso di relazione di coabitazione e la
presenza di minori al fatto), aveva ritenuto congrua, per il reato di tentato
omicidio, la pena base di anni 14 di reclusione, operando un aumento
complessivo di anni tre e mesi nove di reclusione in ragione delle quattro
circostanze aggravanti, specificando ogni singolo aumento per ciascuna di esse.
La sentenza di appello, invece, esclusa la sussistenza della
circostanza aggravante della crudeltà e rilevato che la circostanza della
relazione di coniugio prevede l'applicazione di una pena di specie diversa da
quella prevista per il reato non aggravato (ergastolo invece di reclusione), ha
considerato la cornice edittale che va dal minimo di anni 12 di reclusione al
massimo di anni 24 di reclusione, ai sensi dell'art. 56, comma 2, primo inciso,
c.p., facendo espressamente riferimento, per l'ipotesi consumata, alla pena
dell'ergastolo; ha, quindi, determinato la pena base in anni 13 di reclusione,
aumentata per le due circostanze aggravanti comuni nella misura complessiva di
anni uno e mesi sei di reclusione.
Secondo la Corte di Cassazione, il giudizio sul trattamento
sanzionatorio operato dal secondo giudice incorre in diverse violazioni di
legge.
Innanzitutto, la residua circostanza aggravante speciale (la
relazione di coniugio con la vittima), non comportava, all'epoca del commesso
reato, la pena dell'ergastolo, bensì un aggravamento della reclusione (da
ventiquattro a trent'anni di reclusione) rispetto a quella prevista per la
fattispecie non aggravata (da ventuno a ventiquattro anni di reclusione), con
conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 56, comma 2 e inciso
secondo c.p., che prevede, in caso di tentativo, una diminuzione della pena da
un terzo a due terzi.
In secondo luogo, con riguardo al calcolo della pena nel
delitto tentato, la giurisprudenza richiede la preliminare individuazione della
cornice edittale applicabile alla (ipotetica) fattispecie consumata, tenendo
conto delle circostanze ritenute nella fattispecie concreta (Cass. pen., sez. IV,
21 giugno 1996, n. 1611; Cass. pen.,
sez. I, 21 ottobre 2005, n. 41491), dovendosi aver riguardo, in termini
concettuali, alla pena per il "delitto circostanziato tentato" e non
ad un ipotetico "delitto tentato circostanziato".
Nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha individuato la pena applicabile per la fattispecie consumata solo tenendo conto della circostanza aggravante speciale e ha, quindi, seguendo il metodo così detto bifasico, individuato la cornice edittale del corrispondente tentativo (da 12 a 24 anni di reclusione), fissato la pena base in anni tredici di reclusione, poi aumentata per le due circostanze aggravanti comuni.
La corretta operazione di determinazione del trattamento imponeva, invece, la individuazione della cornice edittale della fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, da un minimo di anni ventiquattro ad un massimo di anni trenta di reclusione, essendo facoltativo, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p., l'aumento per le aggravanti non ad effetto speciale, e quindi la individuazione della cornice edittale della fattispecie tentata, applicando la norma di cui all'art. 56, comma 2 e inciso secondo, c.p., dal minimo di otto (24 anni - 2/3) al massimo di 20 anni (30 - 1/3) di reclusione.
Riferimenti Normativi: