Diritto penale
Reati in generale
17 | 03 | 2021
Nella nozione di prossimo congiunto, rilevante ai fini della non punibilità, rientra anche il convivente more uxorio
Valerio de Gioia
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 17
marzo 2021, n. 10381, ha chiarito che la causa di non punibilità di cui all’art.
384, comma 1, c.p. opera anche in favore del convivente more uxorio.
Secondo tale disposizione, nei delitti contro l’attività
giudiziaria, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un
grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite dalla sesta
sezione della Corte di Cassazione che, con ordinanza del 19 dicembre 2019, dep.
17 gennaio 2020, n. 1825, ha chiesto di dirimere un contrasto giurisprudenziale
in atto da tempo.
Un primo orientamento, sino ad oggi prevalente, esclude
l’applicabilità al convivente more uxorio della causa di non punibilità
operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 384, comma
1, c.p., e art. 307, comma 4, c.p., non includendo tali disposizioni nella
nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (cfr. Corte Cost. 121
del 2004 e 140 del 2009; Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41139,
Migliaccio).
Un opposto orientamento è stato espresso da due recenti
decisioni.
Secondo Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, la
causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p., in favore del
coniuge, opera anche per il convivente more uxorio dovendosi confutare
l'attualità dell'opinione espressa dal Giudice delle Leggi in ordine alla
concezione di famiglia cui fare riferimento, alla luce della giurisprudenza
della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale considera la famiglia in
senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un
istituto statico e immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare
sia stato formalizzato legalmente in un accordo matrimoniale.
Sulla stessa linea si è posta Cass. pen., sez. VI, 19
settembre 2018, n. 11476, che ha reputato applicabile la causa di non
punibilità anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei
loro prossimi congiunti, dovendosi recepire un'interpretazione in bonam partem
che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza more uxorio
alla famiglia fondata sul matrimonio; l'equiparazione ai coniugi dei soli componenti
di un'unione civile, prevista dal D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 6, dunque, non
esclude l'estensione della causa di non punibilità ai conviventi more uxorio,
trattandosi di soluzione già consentita dal preesistente quadro normativo,
oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall'art. 8 CEDU, ricomprendente
anche i rapporti di fatto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, c.p. deve trovare applicazione anche con riferimento al convivente more uxorio, hanno aderito al più recente indirizzo: tenendo conto dell’evoluzione della società e adattando l’interpretazione della specifica regola iuris al mutamento della realtà sociale, hanno attribuito alla famiglia e al matrimonio un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro assegnato all’epoca dell’entrata in vigore del codice penale.
La giurisprudenza nazionale, dunque, in virtù di una interpretazione evolutiva, si è finalmente allineata alle indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che, accogliendo una nozione sostanziale, omnicomprensiva di famiglia, considera la famiglia in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un istituto statico e immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare sia stato formalizzato in un accordo matrimoniale.
Riferimenti Normativi: