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Diritto penale

Reati in generale

18 | 03 | 2021

Alle Sezioni Unite la questione della determinazione dell’aumento della pena per i reati satellite in caso di continuazione

Valerio de Gioia

La terza sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10395 del 25 febbraio 2021 (dep. 18 marzo 2021), ha affrontato la controversa questione se il giudice, nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena-base per tale reato, debba anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa semplicemente determinarlo in maniera unitaria per il complesso di tali reati.

In giurisprudenza di registrano orientamenti difformi.

Secondo una prima soluzione interpretativa, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2015, n. 29847; Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2015, n. 29829; Cass. pen., sez. III, ord. 26 settembre 1997, n. 3034); il consolidamento della progressione criminosa, che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione, consente di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per la determinazione del reato principale. Più di recente, l'affermazione tralatizia dell'insussistenza di un obbligo di specifica motivazione per gli aumenti per la continuazione, ha trovato ulteriore conferma in numerose altre pronunce (v., tra altre, Cass. pen., sez. I, 19 luglio 2019, n. 39350; Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 18828).

A tale orientamento se ne contrappone altro di segno diverso secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva del reato continuato, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena-base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n. 16015).

Del resto, già le Sezioni Unite, nel 1995, erano intervenute dichiarando la nullità della sentenza con cui la pena complessiva era stata determinata senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quella per il reato più grave e dell'aumento per la continuazione (Cass. pen., sez. un., 21 aprile 1995, n. 7930).

Su questa linea, peraltro, si collocano alcune pronunce (Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 28139; Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2013, n. 51731), che sembrano richiedere un obbligo di motivazione più stringente al giudice in relazione alla quantificazione di ciascuna porzione di aumento per il reato continuato.

Le significative conferme dei principi enunciati ricevute, nella materia dell'esecuzione, da parte delle sezioni semplici fanno emergere, in ogni caso, la necessità di tenere in considerazione il differente contesto del procedimento d'esecuzione rispetto al giudizio di cognizione: il giudice dell'esecuzione è vincolato nell'individuazione del reato-base in funzione dell'individuazione della pena-base, non potendo rimettere in discussione gli elementi già valutati in via definitiva dal giudice della cognizione nella quantificazione di quest'ultima. Ne consegue che, già in astratto, l'onere valutativo del giudice dell'esecuzione deve incentrarsi sugli aumenti di pena in continuazione di per sé considerati; ma l'evidenziata differenza tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione si attenua, evidentemente, nel caso in cui il giudice della cognizione debba operare l'aumento per la continuazione "esterna", prendendo come pena-base quella già fissata in altra sentenza di condanna, ormai irrevocabile. 

A fronte dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali appena descritti, la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa determinarlo unitariamente per il complesso dei reati satellite”.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 81 c.p.