libero accesso

Diritto penale

Delitti

08 | 07 | 2021

Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione è incostituzionale il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” sulla recidiva reiterata

Giulia Faillaci

La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 26 maggio 2021 (dep. 8 luglio 2021), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3, L. 7 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 della stessa Corte, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p..

Il peculiare regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art. 630 c.p. – che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione) sia nel massimo (trenta anni), all’interno di una “forbice” di soli cinque anni – costituisce il frutto della legislazione emergenziale degli anni ‘70, finalizzata a reprimere i numerosi episodi di sequestri a scopo estorsivo, e rappresenta una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza che trovava applicazione anche in relazione a condotte di assai minore gravità rispetto a quelle che il legislatore aveva inteso contrastare.

Proprio per tale motivo, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, la Consulta ha provveduto a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di “lieve entità”.

Con l’introduzione di tale circostanza attenuante, quindi, la Corte ha perseguito lo scopo di mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale durezza, che, per questo, rischiava di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale, ledendo il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto all’offensività del fatto.

Prendendo le mosse proprio dalla necessaria proporzione della pena, la Consulta ha esaminato il disposto dell’art. 69, comma 4, c.p., il quale preclude al giudice – nel bilanciamento delle circostanze – la possibilità di ritenere prevalente la diminuente della “lieve entità” sulla recidiva reiterata.

Tuttavia, secondo il Giudice delle Leggi, alla luce della peculiarità del regime sanzionatorio edittale previsto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e della necessaria funzione di riequilibrio della diminuente del “fatto di lieve entità”, il divieto di prevalenza in esame frusta, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira ad attuare e ne compromette la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio.

L’abnorme enfatizzazione della recidiva – indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo – finisce, infatti, per vanificare il principio della necessaria proporzione della pena; peraltro, la recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, i quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo (Corte Cost. 21 giugno 2017, n. 205).

Il divieto inderogabile di prevalenza della circostanza attenuante in esame non è, dunque, compatibile né con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, comma 3, Cost., che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra; né, tantomeno, con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, Cost., in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l’attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta. 

Alla stregua degli enunciati principi, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p., il divieto di prevalenza dell’attenuante del “fatto di lieve entità” sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, previsto dall’art. 69, comma 4, c.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 27 Cost.
  • Art. 69 c.p.
  • Art. 99 c.p.
  • Art. 630 c.p.
  • Art. 3, L. 7 dicembre 2005, n. 251