Diritto penale
Delitti
08 | 07 | 2021
Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione è incostituzionale il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” sulla recidiva reiterata
Giulia Faillaci
La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 26 maggio
2021 (dep. 8 luglio 2021), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito
dall’art. 3, L. 7 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto
di prevalenza della circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” –
introdotta con sentenza n. 68 del 2012 della stessa Corte, in relazione al
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione – sulla circostanza
aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p..
Il peculiare regime sanzionatorio previsto per il reato di
cui all’art. 630 c.p. – che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel
minimo (venticinque anni di reclusione) sia nel massimo (trenta anni),
all’interno di una “forbice” di soli cinque anni – costituisce il frutto della legislazione
emergenziale degli anni ‘70, finalizzata a reprimere i numerosi episodi di
sequestri a scopo estorsivo, e rappresenta una risposta sanzionatoria di
eccezionale asprezza che trovava applicazione anche in relazione a condotte di
assai minore gravità rispetto a quelle che il legislatore aveva inteso contrastare.
Proprio per tale motivo, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, la
Consulta ha provveduto a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma
nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata è diminuita quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione,
ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di
“lieve entità”.
Con l’introduzione di tale circostanza attenuante, quindi, la
Corte ha perseguito lo scopo di mitigare – in rapporto ai soli profili
oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o
del pericolo) – una risposta punitiva improntata a eccezionale durezza, che, per
questo, rischiava di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni
concrete riconducibili al modello legale, ledendo il fondamentale principio di
proporzionalità della sanzione rispetto all’offensività del fatto.
Prendendo le mosse proprio dalla necessaria proporzione della
pena, la Consulta ha esaminato il disposto dell’art. 69, comma 4, c.p., il
quale preclude al giudice – nel bilanciamento delle circostanze – la
possibilità di ritenere prevalente la diminuente della “lieve entità” sulla
recidiva reiterata.
Tuttavia, secondo il Giudice delle Leggi, alla luce della
peculiarità del regime sanzionatorio edittale previsto per il reato di
sequestro di persona a scopo di estorsione e della necessaria funzione di
riequilibrio della diminuente del “fatto di lieve entità”, il divieto di
prevalenza in esame frusta, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante
mira ad attuare e ne compromette la necessaria funzione di riequilibrio
sanzionatorio.
L’abnorme enfatizzazione della recidiva – indice di
rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo – finisce,
infatti, per vanificare il principio della necessaria proporzione della pena;
peraltro, la recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e
della pericolosità, i quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono
assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da
renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo (Corte Cost.
21 giugno 2017, n. 205).
Il divieto inderogabile di prevalenza della circostanza attenuante in esame non è, dunque, compatibile né con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, comma 3, Cost., che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra; né, tantomeno, con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, Cost., in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l’attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta.
Alla stregua degli enunciati principi, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p., il divieto di prevalenza dell’attenuante del “fatto di lieve entità” sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, previsto dall’art. 69, comma 4, c.p..
Riferimenti Normativi: