Diritto processuale penale
Impugnazione
28 | 10 | 2021
Per le Sezioni Unite la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge
Valerio de Gioia
Con informazione provvisoria n. 17 del 28 ottobre 2021, la
Corte di Cassazione ha reso noto che le Sezioni Unite hanno risolto la
questione – rimessa dalla quinta sezione penale (ord. 24 marzo 2021, n. 15922)
– se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare
costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. e se, di
conseguenza, essa sia inappellabile.
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