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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

12 | 05 | 2021

La prova dell’avviso di farsi assistere da un difensore in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica

Giorgia Papiri

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18349 del 29 aprile 2021 (dep. 12 maggio 2021), ha affermato il principio secondo cui, in caso di reato di guida in stato di ebbrezza, ubriachezza o di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., ovvero della facoltà, da parte dell’interessato, di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere fornita non soltanto mediante la verbalizzazione ex art. 357 c.p.p., bensì anche attraverso la deposizione testimoniale.

La Corte è pervenuta a tale conclusione sulla base del disposto dell’art. 357 c.p.p. che, nel delineare il contenuto del verbale secondo quanto previsto dall’art. 115 disp. att. c.p.p., non contempla l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. tra gli adempimenti che la polizia giudiziaria è tenuta ad annotare.

Peraltro, secondo l’Organo nomofilattico, l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, c.p.p., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 c.p.p., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.

Con la conseguenza che l'unico profilo sul quale può operare la valutazione giudiziale concerne l'attendibilità della testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, con particolare riguardo, per ciò che qui interessa, alle specifiche ragioni sottese all’omessa verbalizzazione dell’avviso (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2018, n. 34806; Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2015, n. 25799; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2007, n. 25521); valutazione, questa, che, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice di merito effettuerà limitandosi alla verifica dell’attendibilità intrinseca della testimonianza secondo i criteri di logicità, coerenza ed analiticità del narrato, nonché dell'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con ulteriori elementi accertati attraverso il paradigma della “certezza”, in base alla presunzione secondo la quale, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 3041).

Laddove tale valutazione sia esente da manifesta illogicità o da intrinseca contraddittorietà, la stessa si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. 

Alla luce di tali premesse, la Corte ha ritenuto la pronuncia impugnata conforme al più volte enunciato principio di diritto a mente del quale sussiste l'obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore sia nel caso di ricovero per cure mediche, purché il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della Polizia Giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova, sia nel caso in cui la Polizia Giudiziaria, come avvenuto per il ricorrente, abbia richiesto l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 8862; Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 6514; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2017, n. 51284; Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3340). Ipotesi queste in cui il personale sanitario, che finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria, è tenuto al rispetto delle garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 114 disp. att. c.p.p.
  • Art. 115 disp. att. c.p.p.
  • Art. 357 c.p.p.
  • Art. 373 c.p.p.