Diritto processuale penale
Indagini preliminari
12 | 05 | 2021
La prova dell’avviso di farsi assistere da un difensore in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica
Giorgia Papiri
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 18349 del 29 aprile 2021 (dep. 12 maggio 2021), ha affermato il principio
secondo cui, in caso di reato di guida in stato di ebbrezza, ubriachezza o di
alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., ovvero
della facoltà, da parte dell’interessato, di farsi assistere da un difensore di
fiducia, può essere fornita non soltanto mediante la verbalizzazione ex art.
357 c.p.p., bensì anche attraverso la deposizione testimoniale.
La Corte è pervenuta a tale conclusione sulla base del
disposto dell’art. 357 c.p.p. che, nel delineare il contenuto del verbale
secondo quanto previsto dall’art. 115 disp. att. c.p.p., non contempla
l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. tra gli adempimenti che la
polizia giudiziaria è tenuta ad annotare.
Peraltro, secondo l’Organo nomofilattico, l'obbligo di
redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, c.p.p., tra i quali
rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste
dall'art. 373 c.p.p., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.
Con la conseguenza che l'unico profilo sul quale può operare
la valutazione giudiziale concerne l'attendibilità della testimonianza degli
operatori di polizia giudiziaria in ordine a quanto dagli stessi direttamente
percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, con particolare
riguardo, per ciò che qui interessa, alle specifiche ragioni sottese all’omessa
verbalizzazione dell’avviso (Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2018, n. 34806; Cass.
pen., sez. V, 12 dicembre 2015, n. 25799; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2007, n.
25521); valutazione, questa, che, non essendo necessari elementi di riscontro
esterni, il giudice di merito effettuerà limitandosi alla verifica
dell’attendibilità intrinseca della testimonianza secondo i criteri di
logicità, coerenza ed analiticità del narrato, nonché dell'assenza di
contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con ulteriori elementi
accertati attraverso il paradigma della “certezza”, in base alla presunzione
secondo la quale, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di
terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio
di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio
di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato
possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di
responsabilità) (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 3041).
Laddove tale valutazione sia esente da manifesta illogicità o da intrinseca contraddittorietà, la stessa si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.
Alla luce di tali premesse, la Corte ha ritenuto la pronuncia impugnata conforme al più volte enunciato principio di diritto a mente del quale sussiste l'obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore sia nel caso di ricovero per cure mediche, purché il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della Polizia Giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova, sia nel caso in cui la Polizia Giudiziaria, come avvenuto per il ricorrente, abbia richiesto l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 8862; Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 6514; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2017, n. 51284; Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3340). Ipotesi queste in cui il personale sanitario, che finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria, è tenuto al rispetto delle garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p..
Riferimenti Normativi: